Regolamento art
MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT
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Index & defs
- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Ambito di applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 5 Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 6 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 7 Comunicazioni di marketing
- Articolo 8 Notifica del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing
- Articolo 9 Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing
- Articolo 10 Risultato dell’offerta al pubblico e disposizioni di salvaguardia
- Articolo 11 Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 12 Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e delle comunicazioni di marketing pubblicate
- Articolo 13 Diritto di recesso
- Articolo 14 Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 15 Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 16 Autorizzazione
- Articolo 17 Requisiti per gli enti creditizi
- Articolo 18 Domanda di autorizzazione
- Articolo 19 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività
- Articolo 20 Valutazione della domanda di autorizzazione
- Articolo 21 Concessione o rifiuto dell’autorizzazione
- Articolo 22 Comunicazione sui token collegati ad attività
- Articolo 23 Restrizioni all’emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio
- Articolo 24 Revoca dell’autorizzazione
- Articolo 25 Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività
- Articolo 26 Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 27 Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività
- Articolo 28 Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 29 Comunicazioni di marketing
- Articolo 30 Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività
- Articolo 31 Procedure di trattamento dei reclami
- Articolo 32 Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
- Articolo 33 Notifica delle modifiche all’organo di amministrazione
- Articolo 34 Dispositivi di governance
- Articolo 35 Requisiti di fondi propri
- Articolo 36 Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività
- Articolo 37 Custodia delle attività di riserva
- Articolo 38 Investimento della riserva di attività
- Articolo 39 Diritto di rimborso
- Articolo 40 Divieto di concedere interessi
- Articolo 41 Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
- Articolo 42 Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
- Articolo 43 Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
- Articolo 44 Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
- Articolo 45 Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi
- Articolo 46 Piano di risanamento
- Articolo 47 Piano di rimborso
- Articolo 48 Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica
- Articolo 49 Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica
- Articolo 50 Divieto di concedere interessi
- Articolo 51 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica
- Articolo 52 Responsabilità degli emittenti di token di moneta elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 53 Comunicazioni di marketing
- Articolo 54 Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica
- Articolo 55 Piani di risanamento e di rimborso
- Articolo 56 Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi
- Articolo 57 Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi
- Articolo 58 Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica
- Articolo 59 Autorizzazione
- Articolo 60 Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie
- Articolo 61 Prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente
- Articolo 62 Domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività
- Articolo 63 Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell’autorizzazione
- Articolo 64 Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività
- Articolo 65 Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività
- Articolo 66 Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti
- Articolo 67 Requisiti prudenziali
- Articolo 68 Dispositivi di governance
- Articolo 69 Informazioni da trasmettere alle autorità competenti
- Articolo 70 Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti
- Articolo 71 Procedure di trattamento dei reclami
- Articolo 72 Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
- Articolo 73 Esternalizzazione
- Articolo 74 Liquidazione ordinata dei prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 75 Prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 76 Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- Articolo 77 Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- Articolo 78 Esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 79 Collocamento di cripto-attività
- Articolo 80 Ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 81 Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività
- Articolo 82 Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 83 Valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 84 Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 85 Individuazione di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi
- Articolo 86 Ambito di applicazione delle norme in materia di abusi di mercato
- Articolo 87 Informazioni privilegiate
- Articolo 88 Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate
- Articolo 89 Divieto di abuso di informazioni privilegiate
- Articolo 90 Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate
- Articolo 91 Divieto di manipolazione del mercato
- Articolo 92 Prevenzione e individuazione di abusi di mercato
- Articolo 93 Autorità competenti
- Articolo 94 Poteri delle autorità competenti
- Articolo 95 Cooperazione tra autorità competenti
- Articolo 96 Cooperazione con l’ABE e l’ESMA
- Articolo 97 Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività
- Articolo 98 Cooperazione con altre autorità
- Articolo 99 Dovere di informazione
- Articolo 100 Segreto d’ufficio
- Articolo 101 Protezione dei dati
- Articolo 102 Provvedimenti cautelari
- Articolo 103 Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA
- Articolo 104 Poteri di intervento temporaneo dell’ABE
- Articolo 105 Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti
- Articolo 106 Coordinamento con l’ESMA o l’ABE
- Articolo 107 Cooperazione con i paesi terzi
- Articolo 108 Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti
- Articolo 109 Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 110 Registro delle entità non conformi che prestano servizi per le cripto-attività
- Articolo 111 Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
- Articolo 112 Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
- Articolo 113 Diritto di impugnazione
- Articolo 114 Pubblicazione delle decisioni
- Articolo 115 Segnalazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative all’ESMA e all’ABE
- Articolo 116 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Articolo 117 Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi
- Articolo 118 Comitato per le cripto-attività dell’ABE
- Articolo 119 Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
- Articolo 120 Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
- Articolo 121 Segreto professionale degli operatori del diritto
- Articolo 122 Richiesta di informazioni
- Articolo 123 Poteri generali di indagine
- Articolo 124 Ispezioni in loco
- Articolo 125 Scambio di informazioni
- Articolo 126 Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l’ABE e i paesi terzi
- Articolo 127 Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi
- Articolo 128 Cooperazione con altre autorità
- Articolo 129 Segreto d’ufficio
- Articolo 130 Misure di vigilanza dell’ABE
- Articolo 131 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 132 Penalità di mora
- Articolo 133 Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora
- Articolo 134 Norme procedurali per adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 135 Audizione delle persone interessate
- Articolo 136 Riesame della Corte di giustizia
- Articolo 137 Commissioni per attività di vigilanza
- Articolo 138 Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti
- Articolo 139 Esercizio della delega
- Articolo 140 Relazioni sull’applicazione del presente regolamento
- Articolo 141 Relazione annuale dell’ESMA sugli sviluppi del mercato
- Articolo 142 Relazione sugli ultimi sviluppi in materia di cripto-attività
- Articolo 143 Misure transitorie
- Articolo 144 Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010
- Articolo 145 Modifica del regolamento (UE) n. 1095/2010
- Articolo 146 Modifica della direttiva 2013/36/UE
- Articolo 147 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 148 Recepimento delle modifiche delle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937
- Articolo 149 Entrata in vigore e applicazione
- tecnologia a registro distribuito (DLT)
- registro distribuito
- meccanismo di consenso
- nodo di rete DLT
- cripto-attività
- token collegato ad attività
- token di moneta elettronica
- valuta ufficiale
- utility token
- emittente
- emittente richiedente
- offerta al pubblico
- offerente
- fondi
- prestatore di servizi per le cripto-attività
- servizio per le cripto-attività
- prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- scambio di cripto-attività con fondi
- scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- collocamento di cripto-attività
- ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- prestazione di consulenza sulle cripto-attività
- prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività
- prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti
- organo di amministrazione
- ente creditizio
- impresa di investimento
- investitori qualificati
- stretti legami
- riserva di attività
- Stato membro d’origine
- Stato membro ospitante
- autorità competente
- partecipazione qualificata
- detentore al dettaglio
- interfaccia online
- cliente
- negoziazione matched principal
- servizi di pagamento
- prestatore di servizi di pagamento
- istituto di moneta elettronica
- moneta elettronica
- dati personali
- istituto di pagamento
- società di gestione di OICVM
- gestore di fondi di investimento alternativi
- strumento finanziario
- deposito
- deposito strutturato
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea
- La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.
- cripto-attività 72
- servizi 40
- consulenza 23
- cliente 19
- clienti 19
- prestano 19
- prestatori 15
- portafoglio 14
- gestione 12
- valutazione 10
- prestatore 10
- informazioni 10
- i 9
- potenziali 7
- obiettivi 6
- relazione 6
- prestazione 6
- prestata 6
- conoscenze 6
- investimento 5
- monetari 5
- rischio 5
- terzi 5
- perdite 5
- aggiornate 4
- benefici 4
- conto 4
- base 4
- entità 4
- modo 4
- tolleranza 4
- adeguatezza 4
- formato 4
- sostenere 4
- capacità 4
- servizio 3
- rapporto 3
- indipendente 3
- situazione 3
- stesso 3
- necessarie 3
- rendiconto 3
- persona 3
- elettronico 3
- primo 3
- finanziaria 3
- qualora 3
- norma 3
- attività 3
- effettivi 3
Articolo 81
Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività valutano se i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività sono adeguate ai clienti o ai potenziali clienti, tenendo in considerazione le conoscenze dei clienti e le loro esperienze di investimento in cripto-attività, i loro obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, e la loro la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività informano i potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione della consulenza sulle cripto-attività, se la consulenza:
a) | è fornita su base indipendente; |
b) | si basa su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie cripto-attività, anche indicando se la consulenza è limitata alle cripto-attività emesse oppure offerte da entità che hanno stretti_legami con il prestatore di servizi per le cripto-attività o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale, che rischino di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata. |
3. Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta consulenza sulle cripto-attività informi il potenziale cliente che la consulenza è prestata su base indipendente, il prestatore di servizi per le cripto-attività:
a) | valuta una congrua gamma di cripto-attività disponibili sul mercato, che deve essere sufficientemente diversificata da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente possano essere opportunamente conseguiti e che non deve essere limitata alle cripto-attività emesse o fornite:
|
b) | non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. |
Fatta salva la lettera b) del primo comma, sono consentiti, nei casi in cui siano chiaramente comunicati al cliente, benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità dei servizi per le cripto-attività prestati al cliente e che, per la loro portata e natura, non pregiudicano il rispetto da parte del prestatore di servizi di cripto-attività dell’obbligo di agire nel migliore interesse del cliente.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività comunicano altresì ai potenziali clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri relativi, compresi il costo della consulenza, ove applicabile, il costo delle cripto-attività raccomandate o commercializzate al cliente e le modalità di pagamento delle cripto-attività da parte del cliente, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.
5. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività non accettano né trattengono onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da un emittente, un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione oppure da terzi, o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di servizi di gestione del portafoglio delle cripto-attività ai loro clienti.
6. Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività comunichi a un potenziale cliente che la sua consulenza è prestata su base non indipendente, tale prestatore può ricevere incentivi a condizione che il pagamento o il beneficio:
a) | sia concepito per accrescere la qualità del servizio prestato al cliente; e |
b) | non pregiudichi il rispetto dell’obbligo dei prestatori di servizi per le cripto-attività di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei loro clienti. |
L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o benefici di cui al paragrafo 4 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei corrispondenti servizi per le cripto-attività.
7. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività assicurano che le persone fisiche che prestano consulenza o informazioni sulle cripto-attività o un servizio per le cripto-attività per loro conto possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere i loro obblighi. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.
8. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ottengono dai clienti effettivi o potenziali le informazioni necessarie in merito alle loro conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, anche in cripto-attività, ai loro obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio, alla loro situazione finanziaria, compresa la loro capacità di sostenere perdite, e alla loro comprensione di base dei rischi connessi all’acquisto di cripto-attività, in modo da consentire ai prestatori di servizi per le cripto-attività di indicare ai clienti effettivi o potenziali se le cripto-attività siano o meno adatte a loro e, in particolare, se siano in linea con la loro tolleranza al rischio e la loro capacità di sostenere perdite.
9. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività avvertono i clienti o i potenziali clienti che:
a) | il valore delle cripto-attività potrebbe essere soggetto a fluttuazioni; |
b) | le cripto-attività potrebbero essere soggette a perdite totali o parziali; |
c) | le cripto-attività potrebbero non essere liquide; |
d) | ove applicabile, le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE; |
e) | le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE. |
10. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure che consentano loro di raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 per ciascun cliente. Essi adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui clienti effettivi o potenziali siano attendibili.
11. Qualora i clienti non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 8, o qualora i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ritengano che i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività non siano adatti ai loro clienti, i prestatori di servizi non raccomandano tali servizi per le cripto-attività o cripto-attività, né iniziano a prestare servizi di gestione del portafoglio di tali cripto-attività.
12. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività esaminano regolarmente, per ciascun cliente, la valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni dopo la valutazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.
13. Una volta effettuata la valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, o il suo riesame a norma del paragrafo 12, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività forniscono ai clienti una relazione sull’adeguatezza che specifica la consulenza prestata e spiega perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche dei clienti. Tale relazione è redatta e comunicata ai clienti in formato elettronico. La relazione in oggetto, come minimo:
a) | include informazioni aggiornate sulla valutazione di cui al paragrafo 1; e |
b) | fornisce una sintesi della consulenza prestata. |
La relazione sull’adeguatezza di cui al primo comma chiarisce che la consulenza si basa sulle conoscenze e sull’esperienza del cliente in materia di investimenti in cripto-attività, sugli obiettivi di investimento del cliente, sulla tolleranza al rischio, sulla situazione finanziaria e sulla capacità di sostenere perdite.
14. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività trasmettono ai loro clienti, in formato elettronico, rendiconti periodici delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto. Tali rendiconti periodici contengono una rassegna equa ed equilibrata delle attività intraprese e delle prestazioni del portafoglio durante il periodo di riferimento, un rendiconto aggiornato del modo in cui le attività intraprese soddisfano le preferenze, gli obiettivi e le altre caratteristiche del cliente, nonché informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 o sul suo riesame a norma del paragrafo 12.
Il rendiconto periodico di cui al primo comma del presente paragrafo è fornito ogni tre mesi, tranne nei casi in cui un cliente ha accesso a un sistema online in cui è possibile consultare valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, e il prestatore di servizi per le cripto-attività ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione almeno una volta durante il trimestre di riferimento. Tale sistema online si configura in formato elettronico.
15. Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, che precisano:
a) | i criteri per la valutazione delle conoscenze e delle competenze del cliente conformemente al paragrafo 2; |
b) | le informazioni di cui al paragrafo 8; e |
c) | il formato del rendiconto periodico di cui al paragrafo 14. |
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