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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« tecnologia_a_registro_distribuito_(DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

2)

« registro_distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo_di_consenso;

3)

« meccanismo_di_consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

4)

« nodo_di_rete_DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro_distribuito;

5)

« cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro_distribuito o una tecnologia analoga;

6)

« token_collegato_ad_attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token_di_moneta_elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

7)

« token_di_moneta_elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta_ufficiale;

8)

« valuta_ufficiale»: una valuta_ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

9)

« utility_token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente;

10)

« emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività;

11)

« emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

12)

« offerta_al_pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività;

13)

« offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’ emittente, che offre cripto-attività al pubblico;

14)

« fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

15)

«prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59;

16)

«servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:

a)

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

b)

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

c)

scambio di cripto-attività con fondi;

d)

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

e)

esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

f)

collocamento di cripto-attività;

g)

ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

h)

prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

i)

prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;

j)

prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

17)

«prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

18)

«gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività;

19)

«scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio;

20)

«scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

21)

«esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

22)

«collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’ offerente o di una parte a esso connessa;

23)

«ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

24)

«prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività;

25)

«prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività;

26)

«prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro_distribuito a un altro;

27)

« organo_di_amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

28)

« ente_creditizio»: un ente_creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

29)

« impresa_di_investimento»: un’ impresa_di_investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

30)

« investitori_qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

31)

« stretti_legami»: gli stretti_legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

32)

« riserva_di_attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’ emittente;

33)

« Stato_membro_d’origine»:

a)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’ offerente o la persona ha la propria sede legale;

b)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’ offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’ emittente ha succursali;

c)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

d)

per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token ha la propria sede legale;

e)

per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token è autorizzato come ente_creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto_di_moneta_elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

f)

per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

34)

« Stato_membro_ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato_membro_d’origine;

35)

« autorità_competente»: l’autorità o le autorità:

a)

designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività;

b)

designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token_di_moneta_elettronica;

36)

« partecipazione_qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’ emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

37)

« detentore_al_dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

38)

« interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività;

39)

« cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività;

40)

«negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

41)

« servizi_di_pagamento»: servizi_di_pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

42)

«prestatore di servizi_di_pagamento»: un prestatore di servizi_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

43)

« istituto_di_moneta_elettronica»: un istituto_di_moneta_elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

44)

« moneta_elettronica»: la moneta_elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

45)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

46)

« istituto_di_pagamento»: un istituto_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

47)

« società_di_gestione_di_OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

48)

«gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

49)

« strumento_finanziario»: uno strumento_finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

50)

« deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

51)

« deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

TITOLO II

CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 5

Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica

1.   Una persona non chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica all’interno dell’Unione, a meno che tale persona:

a)

sia una persona giuridica;

b)

rediga un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

c)

notifichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

d)

pubblichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

e)

rediga le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

f)

pubblichi le eventuali comunicazione di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

g)

rispetti gli obblighi per le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione conformemente all’articolo 14.

2.   Quando una cripto-attività è ammessa alla negoziazione su iniziativa del gestore di una piattaforma di negoziazione e non è stato pubblicato un White Paper in conformità dell’articolo 9 nei casi previsti dal presente regolamento, il gestore di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga al paragrafo 1, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica e il rispettivo gestore della piattaforma di negoziazione possono convenire per iscritto che è il gestore della piattaforma di negoziazione che è tenuto a rispettare tutti o parte dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).

L’accordo per iscritto di cui al primo comma del presente paragrafo indica chiaramente che la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è tenuta a fornire al gestore della piattaforma di negoziazione tutte le informazioni necessarie per consentirgli di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), a seconda dei casi.

4.   Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica quando:

a)

la cripto-attività è già ammessa alla negoziazione su un’altra piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione; e

b)

un White Paper sulle cripto-attività è redatto conformemente all’articolo 6 e aggiornato conformemente all’articolo 12 e la persona responsabile della sua redazione acconsente per iscritto al suo utilizzo.

Articolo 16

Autorizzazione

1.   Una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token_collegato_ad_attività, a meno che tale persona sia l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività ed:

a)

è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine conformemente all’articolo 21; oppure

b)

è un ente_creditizio conforme ai requisiti di cui all’articolo 17.

Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività, altre persone possono offrire al pubblico un token_collegato_ad_attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 27, 29 e 40.

Ai fini della lettera a) del primo comma, altre imprese possono emettere token collegati ad attività solo se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se:

a)

su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token_collegato_ad_attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta_ufficiale, e l’ emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure

b)

l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività è rivolta esclusivamente a investitori_qualificati e il token_collegato_ad_attività può essere detenuto solo da tali investitori_qualificati.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

3.   L’autorizzazione concessa dall’ autorità_competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’ emittente di un token_collegato_ad_attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token_collegato_ad_attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.

4.   L’approvazione del White Paper sulle cripto-attività, concessa dall’ autorità_competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 o dell’articolo 21, paragrafo 1, o del White Paper sulle cripto-attività modificato a norma dell’articolo 25, è valida per tutta l’Unione.

Articolo 48

Requisiti per l’ offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token_di_moneta_elettronica

1.   Una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di un token_di_moneta_elettronica, all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica e:

a)

sia autorizzata quale ente_creditizio o istituto_di_moneta_elettronica; e

b)

abbia notificato un White Paper sulle cripto-attività all’ autorità_competente e abbia pubblicato un White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 51.

Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’ emittente, altre persone possono offrire al pubblico il token_di_moneta_elettronica o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 50 e 53.

2.   I token_di_moneta_elettronica sono considerati moneta_elettronica.

Un token_di_moneta_elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta_ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione.

3.   I titoli II e III della direttiva 2009/110/CE si applicano ai token_di_moneta_elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo.

4.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli emittenti di token_di_moneta_elettronica che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE.

5.   Il presente titolo, ad eccezione del paragrafo 7 del presente articolo e dell’articolo 51, non si applica relativamente ai token_di_moneta_elettronica esentati a norma dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE.

6.   Gli emittenti di token_di_moneta_elettronica notificano alla rispettiva autorità_competente l’intenzione di offrire al pubblico tali token_di_moneta_elettronica o di chiedere la loro ammissione alla negoziazione almeno 40 giorni lavorativi prima della data dell’ offerta_al_pubblico o della richiesta di ammissione alla negoziazione.

7.   In caso di applicazione dei paragrafi 4 o 5, gli emittenti di token_di_moneta_elettronica redigono un White Paper sulle cripto-attività e lo notificano all’ autorità_competente in conformità dell’articolo 51.

Articolo 59

Autorizzazione

1.   Una persona non presta servizi per le cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia:

a)

una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell’articolo 63; o

b)

un ente_creditizio, un depositario centrale di titoli, un’ impresa_di_investimento, un gestore del mercato, un istituto_di_moneta_elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 60.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 hanno la sede legale in uno Stato membro in cui prestano almeno parte dei loro servizi per le cripto-attività. Hanno la loro sede di direzione effettiva nell’Unione e almeno uno degli amministratori è residente nell’Unione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), altre imprese che non sono persone giuridiche prestano servizi per le cripto-attività se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche nonché se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 soddisfano in ogni momento le condizioni per la loro autorizzazione.

5.   Una persona che non è un prestatore di servizi per le cripto-attività non utilizza un nome o una ragione sociale, non emette comunicazioni di marketing né intraprende qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che sia un prestatore di servizi per le cripto-attività o che possa creare confusione al riguardo.

6.   Le autorità competenti che concedono autorizzazioni ai sensi dell’articolo 63 assicurano che tali autorizzazioni specifichino i servizi per le cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività in tutta l’Unione, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi per le cripto-attività su base transfrontaliera non sono tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno Stato_membro_ospitante.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che intendono aggiungere servizi per le cripto-attività alla loro autorizzazione di cui all’articolo 63 chiedono alle autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione iniziale un ampliamento della loro autorizzazione integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 62. La domanda di ampliamento è trattata conformemente all’articolo 63.

Articolo 105

Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

1.   Un’ autorità_competente può vietare o limitare, all’interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune cripto-attività o di cripto-attività con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività.

2.   Un’ autorità_competente adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se ha fondati motivi di ritenere che:

a)

una cripto-attività desti un timore significativo in materia di tutela degli investitori o rappresenti una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro;

b)

i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell’Unione applicabili alla cripto-attività o al servizio per le cripto-attività in questione non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace;

c)

la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare la cripto-attività o il servizio per le cripto-attività in questione, ovvero trarre beneficio dagli stessi;

d)

l’ autorità_competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e

e)

la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma del presente paragrafo, l’ autorità_competente ha facoltà di imporre in via precauzionale il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 prima che una cripto-attività sia commercializzata, distribuita o venduta alla clientela.

L’ autorità_competente può decidere di applicare il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 solo in determinate circostanze o di assoggettarli a deroghe.

3.   L’ autorità_competente non impone un divieto o una restrizione a norma del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA o all’ABE, per i token collegati ad attività e i token_di_moneta_elettronica, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari seguenti:

a)

la cripto-attività o l’attività o prassi cui si riferisce la misura proposta;

b)

la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e

c)

gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l’ autorità_competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte.

4.   In casi eccezionali, ove lo ritenga necessario per prevenire un danno risultante dalla cripto-attività o dall’attività o prassi di cui al paragrafo 1, l’ autorità_competente può adottare una misura urgente in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri elencati al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che un periodo di notifica di un mese non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. La durata delle misure adottate in via provvisoria non supera i tre mesi.

5.   L’ autorità_competente pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e gli elementi sui quali si fonda la decisione dell’ autorità_competente e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività dopo l’entrata in vigore delle misure.

6.   L’ autorità_competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.

7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ autorità_competente deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a).

Articolo 134

Norme procedurali per adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Qualora, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, vi siano motivi chiari e dimostrabili di sospettare che vi sia stata o sarà commessa una violazione di cui all’allegato V o VI, l’ABE nomina un funzionario indipendente incaricato delle indagini all’interno dell’ABE per indagare sulla questione. Il funzionario incaricato delle indagini non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nella vigilanza degli emittenti di token collegati ad attività significativi o degli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi interessati e svolge i propri compiti indipendentemente dall’ABE.

2.   Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto dell’indagine, e invia all’ABE un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

3.   Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di richiedere informazioni in forza dell’articolo 122 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 123 e 124. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 121.

4.   Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall’ABE nelle attività di vigilanza.

5.   Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’ABE, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto dell’indagine la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati dell’indagine solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6.   Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

7.   Quando trasmette all’ABE il fascicolo contenente i risultati dei lavori, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto dell’indagine stessa. Le persone oggetto dell’indagine hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi o ai documenti preparatori interni dell’ABE.

8.   Sulla base del fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto dell’indagine, dopo averle sentite conformemente all’articolo 135, l’ABE decide se l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo oggetto dell’indagine abbia commesso una violazione di cui all’allegato V o VI, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 130 o impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 131.

9.   Il funzionario incaricato dell’indagine non partecipa alle deliberazioni dell’ABE, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.

10.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 139 entro il 30 giugno 2024 per integrare il presente regolamento al fine di specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle penalità di mora e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.

11.   L’ABE si rivolge alle autorità nazionali competenti per le indagini e, laddove opportuno, il procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ABE si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora se è a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.


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Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: come tenere lo stesso wallet su più device"