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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 6

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

1.   Un White Paper sulle cripto-attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato I:

a)

informazioni sull’ offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b)

informazioni sull’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

c)

informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività;

d)

informazioni sul progetto di cripto-attività;

e)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico della cripto-attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

f)

informazioni sulla cripto-attività;

g)

informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alla cripto-attività;

h)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

i)

informazioni sui rischi;

j)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere le cripto-attività.

Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dalle persone di cui al primo comma, lettere a), b) e c), il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale persona particolare lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea». L’ offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

Qualora il White Paper sulle cripto-attività sia redatto dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di « offerente».

4.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni per quanto riguarda il valore futuro della cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 5.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

la cripto-attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

la cripto-attività può non essere sempre trasferibile;

c)

la cripto-attività può non essere liquida;

d)

se l’ offerta_al_pubblico ha come oggetto utility_token, tale utility_token può non essere scambiabile con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto di cripto-attività;

e)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

f)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

6.   I White Paper sulle cripto-attività contengono una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni tali da alterarne il significato.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 6, che, in un linguaggio breve e non tecnico, fornisce informazioni chiave sull’ offerta_al_pubblico della cripto-attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile e presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche della cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare la cripto-attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico della cripto-attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se la cripto-attività è offerta anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

10.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

11.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, sulle metodologie e sulla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera j), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

1.   Un White Paper sulle cripto-attività per un token_collegato_ad_attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato II:

a)

informazioni sull’ emittente del token_collegato_ad_attività;

b)

informazioni sul token_collegato_ad_attività;

c)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni su diritti e obblighi connessi al token_collegato_ad_attività;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sulla riserva_di_attività;

h)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_collegato_ad_attività.

Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che offre al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token connesso ad attività o chiede la sua ammissione alla negoziazione. Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dall’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale specifica persona lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni sul valore futuro delle cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4.

4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

il token_collegato_ad_attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

il token_collegato_ad_attività può non essere sempre trasferibile;

c)

il token_collegato_ad_attività può non essere liquido;

d)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

e)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività. Tale dichiarazione attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche del token_collegato_ad_attività in questione, al fine di aiutarne i potenziali possessori a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_collegato_ad_attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il token_collegato_ad_attività è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine dell’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 39

Diritto di rimborso

1.   I possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento nei confronti degli emittenti dei token collegati ad attività e in relazione alle attività di riserva quando gli emittenti non sono in grado di adempiere i loro obblighi di cui al capo 6 del presente titolo. Gli emittenti stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure chiare e dettagliate in relazione a tale diritto permanente di rimborso.

2.   Su richiesta di un possessore di un token_collegato_ad_attività, un emittente di tale token rimborsa pagando un importo in fondi, diversi dalla moneta_elettronica, equivalente al valore di mercato delle attività collegate cui si riferisce il token_collegato_ad_attività detenuto o consegnando le attività cui è collegato il token. Gli emittenti stabiliscono una politica relativa a tale diritto permanente di rimborso che prevede:

a)

le condizioni, comprese le soglie, i periodi e i tempi per l’esercizio di tale diritto di rimborso da parte dei possessori di token collegati ad attività;

b)

i meccanismi e le procedure per assicurare il rimborso dei token collegati ad attività, anche in condizioni di stress del mercato, nonché nel contesto dell’attuazione del piano di risanamento di cui all’articolo 46 o in caso di rimborso ordinato di token collegati ad attività a norma dell’articolo 47;

c)

la valutazione, o i principi di valutazione, dei token collegati ad attività e delle attività di riserva quando il diritto di rimborso è esercitato dal possessore di token collegati ad attività, anche utilizzando la metodologia di valutazione stabilita all’articolo 36, paragrafo 11;

d)

le condizioni di regolamento del rimborso; e

e)

le misure adottate dagli emittenti per gestire in maniera adeguata l’aumento o il decremento della riserva_di_attività al fine di evitare eventuali effetti negativi sul mercato delle attività di riserva.

Quando gli emittenti, nel vendere un token_collegato_ad_attività, accettano un pagamento in fondi diversi dalla moneta_elettronica, denominati in una valuta_ufficiale, essi offrono sempre la possibilità di rimborso del token in fondi diversi dalla moneta_elettronica, denominati nella stessa valuta_ufficiale.

3.   Fatto salvo l’articolo 46, il rimborso dei token collegati ad attività non è soggetto a commissioni.

Articolo 51

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token_di_moneta_elettronica

1.   Un White Paper sulle cripto-attività per un token_di_moneta_elettronica contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato III:

a)

informazioni sull’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

b)

informazioni sul token_di_moneta_elettronica;

c)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi al token_di_moneta_elettronica;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_di_moneta_elettronica.

Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che effettua l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o ne chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token_di_moneta_elettronica o chiede la sua ammissione alla negoziazione.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’ emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara che:

a)

il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

b)

il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono complete, corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla prevista ammissione di tale token alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche delle cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_di_moneta_elettronica sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori del token_di_moneta_elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il token_di_moneta_elettronica è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   Gli emittenti di token_di_moneta_elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività alla rispettiva autorità_competente almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione.

Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione dei White Paper sulle cripto-attività prima della loro pubblicazione.

12.   Qualsiasi fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione del token_di_moneta_elettronica è descritto in un White Paper sulle cripto-attività modificato redatto dagli emittenti, notificato alle autorità competenti e pubblicato sul sito web degli emittenti.

13.   Prima di offrire il token_di_moneta_elettronica al pubblico nell’Unione o di chiedere l’ammissione di tale token alla negoziazione, l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica pubblica un White Paper sulle cripto-attività sul proprio sito web.

14.   L’ emittente del token_di_moneta_elettronica fornisce all’ autorità_competente, congiuntamente alla notifica del White Paper sulle cripto-attività a norma del paragrafo 11 del presente articolo, le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 4. L’ autorità_competente comunica all’ESMA, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte dell’ emittente, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 4.

L’ autorità_competente comunica altresì all’ESMA qualsiasi White Paper sulle cripto-attività modificato e qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente del token_di_moneta_elettronica.

L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 4, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione o, nel caso di un White Paper sulle cripto-attività modificato, o nel caso di revoca dell’autorizzazione.

15.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 57

Classificazione volontaria dei token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi

1.   Un emittente richiedente di un token_di_moneta_elettronica autorizzato come ente_creditizio o come istituto_di_moneta_elettronica, o che richiede tale autorizzazione, può indicare che desidera che il suo token_di_moneta_elettronica sia classificato come token_di_moneta_elettronica significativo. In tal caso, l’ autorità_competente notifica immediatamente tale richiesta dell’ emittente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Affinché il token_di_moneta_elettronica sia classificato come significativo a norma del presente articolo, il potenziale emittente del token_di_moneta_elettronica dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato, che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

2.   Entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione recante il suo parere, sulla base del programma operativo dell’ emittente, circa il soddisfacimento effettivo o probabile di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token_di_moneta_elettronica e notifica tale progetto di decisione all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Le autorità competenti degli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica del progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

3.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di tale token e la rispettiva autorità_competente.

4.   Laddove un token_di_moneta_elettronica sia stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ autorità_competente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’EBA e le autorità competenti cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

5.   In deroga al paragrafo 4, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi denominati in una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni di tali token_di_moneta_elettronica significativi sono o si prevede che siano concentrati nello Stato_membro_d’origine.

L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sull’applicazione della deroga di cui al primo comma.

Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato_membro_d’origine quando l’ordinante o il beneficiario sono stabiliti in detto Stato membro.

Articolo 59

Autorizzazione

1.   Una persona non presta servizi per le cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia:

a)

una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell’articolo 63; o

b)

un ente_creditizio, un depositario centrale di titoli, un’ impresa_di_investimento, un gestore del mercato, un istituto_di_moneta_elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 60.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 hanno la sede legale in uno Stato membro in cui prestano almeno parte dei loro servizi per le cripto-attività. Hanno la loro sede di direzione effettiva nell’Unione e almeno uno degli amministratori è residente nell’Unione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), altre imprese che non sono persone giuridiche prestano servizi per le cripto-attività se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche nonché se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 soddisfano in ogni momento le condizioni per la loro autorizzazione.

5.   Una persona che non è un prestatore di servizi per le cripto-attività non utilizza un nome o una ragione sociale, non emette comunicazioni di marketing né intraprende qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che sia un prestatore di servizi per le cripto-attività o che possa creare confusione al riguardo.

6.   Le autorità competenti che concedono autorizzazioni ai sensi dell’articolo 63 assicurano che tali autorizzazioni specifichino i servizi per le cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività in tutta l’Unione, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi per le cripto-attività su base transfrontaliera non sono tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno Stato_membro_ospitante.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che intendono aggiungere servizi per le cripto-attività alla loro autorizzazione di cui all’articolo 63 chiedono alle autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione iniziale un ampliamento della loro autorizzazione integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 62. La domanda di ampliamento è trattata conformemente all’articolo 63.

Articolo 66

Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività agiscono in modo onesto, corretto e professionale secondo il migliore interesse dei loro clienti effettivi e potenziali.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono ai loro clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, anche nelle comunicazioni di marketing, che sono identificate come tali. I prestatori di servizi per le cripto-attività non inducono in errore un cliente, deliberatamente o per negligenza, in relazione ai vantaggi reali o percepiti di qualsiasi cripto-attività.

3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività avvertono i clienti dei rischi associati alle operazioni in cripto-attività.

Quando gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività, prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono ai loro clienti hyperlink ai White Paper sulle cripto-attività concernenti le cripto-attività in relazione alle quali prestano tali servizi.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività rendono pubbliche le loro politiche in materia di prezzi, costi e commissioni, in una posizione ben visibile del loro sito web.

5.   I prestatori di servizi per le cripto-attività rendono pubbliche, in una posizione ben visibile del loro sito web, informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere ciascuna cripto-attività in relazione alla quale prestano servizi. Tali informazioni possono essere ottenute dai White Paper sulle cripto-attività.

6.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 68

Dispositivi di governance

1.   I membri dell’ organo_di_amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, individualmente e collettivamente, per svolgere le loro funzioni. In particolare, i membri dell’ organo_di_amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività non sono stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità. Essi dimostrano inoltre di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni.

2.   Gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nei prestatori di servizi per le cripto-attività possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e, in particolare, non sono state condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che potrebbero incidere sul loro onorabilità.

3.   Laddove l’influenza esercitata dagli azionisti o dai soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate in un prestatore di servizi per le cripto-attività sia suscettibile di pregiudicare la gestione sana e prudente di tale prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti adottano le opportune misure per affrontare tali rischi.

Tali misure possono includere la richiesta di provvedimenti giudiziari o l’imposizione di sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dirigenti, o la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute dagli azionisti o dai soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono le partecipazioni qualificate.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento.

5.   I prestatori di servizi per le cripto-attività impiegano personale con le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per l’assolvimento delle responsabilità loro assegnate, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati.

6.   L’ organo_di_amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività valuta e riesamina periodicamente l’efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi agli obblighi di cui ai capi 2 e 3 del presente titolo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano tutte le misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità della prestazione dei loro servizi per le cripto-attività. A tal fine, i prestatori di servizi per le cripto-attività utilizzano risorse e procedure adeguate e proporzionate, compresi sistemi TIC resilienti e sicuri in conformità del regolamento (UE) 2022/2554.

I prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliscono una politica di continuità operativa, che comprende i piani di continuità operativa in materia di TIC e piani di risposta e risanamento relativi alle TIC predisposti ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2022/2554 volti a garantire, in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure TIC, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento dei servizi per le cripto-attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa dei servizi per le cripto-attività.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di meccanismi, sistemi e procedure in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, nonché di procedure e dispositivi efficaci per la valutazione del rischio, al fine di rispettare le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849. Essi controllano e valutano periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia di tali meccanismi, sistemi e procedure, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati, e adottano le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

I prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di sistemi e procedure per salvaguardare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554.

9.   I prestatori di servizi per le cripto-attività provvedono affinché siano tenute registrazioni di tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni da essi effettuati. Tali registrazioni sono sufficienti per consentire alle autorità competenti di espletare le loro funzioni di vigilanza e di adottare le misure di attuazione e, in particolare, di accertare se i prestatori di servizi per le cripto-attività abbiano rispettato tutti gli obblighi, compresi quelli relativi ai clienti effettivi o potenziali e all’integrità del mercato.

Le registrazioni conservate a norma del primo comma sono fornite ai clienti su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni e, se richiesto dall’ autorità_competente prima della scadenza dei cinque anni, per un periodo fino a sette anni.

10.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

le misure che garantiscono la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi per le cripto-attività di cui al paragrafo 7;

b)

le registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati di cui al paragrafo 9.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 72

Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati, per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra:

a)

loro e

i)

i loro azionisti o soci;

ii)

qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci;

iii)

i membri del loro organo_di_amministrazione;

iv)

i loro dipendenti; o

v)

i loro clienti; o

b)

due o più clienti i cui interessi reciproci sono in conflitto.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano, in una posizione ben visibile del loro sito web, ai loro clienti effettivi e potenziali la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.

3.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 è effettuata in formato elettronico ed è sufficientemente dettagliata, tenendo conto della natura di ciascun cliente, al fine di consentire a ciascun cliente di prendere una decisione informata in merito al servizio per le cripto-attività nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività valutano e riesaminano almeno una volta all’anno la loro politica in materia di conflitti di interesse e adottano tutte le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze in tal senso.

5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati;

b)

i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 2.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 81

Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività valutano se i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività sono adeguate ai clienti o ai potenziali clienti, tenendo in considerazione le conoscenze dei clienti e le loro esperienze di investimento in cripto-attività, i loro obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, e la loro la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività informano i potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione della consulenza sulle cripto-attività, se la consulenza:

a)

è fornita su base indipendente;

b)

si basa su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie cripto-attività, anche indicando se la consulenza è limitata alle cripto-attività emesse oppure offerte da entità che hanno stretti_legami con il prestatore di servizi per le cripto-attività o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale, che rischino di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata.

3.   Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta consulenza sulle cripto-attività informi il potenziale cliente che la consulenza è prestata su base indipendente, il prestatore di servizi per le cripto-attività:

a)

valuta una congrua gamma di cripto-attività disponibili sul mercato, che deve essere sufficientemente diversificata da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente possano essere opportunamente conseguiti e che non deve essere limitata alle cripto-attività emesse o fornite:

i)

dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività;

ii)

da entità che hanno stretti_legami con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività; o

iii)

da altre entità che hanno con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività stretti rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale, tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;

b)

non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Fatta salva la lettera b) del primo comma, sono consentiti, nei casi in cui siano chiaramente comunicati al cliente, benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità dei servizi per le cripto-attività prestati al cliente e che, per la loro portata e natura, non pregiudicano il rispetto da parte del prestatore di servizi di cripto-attività dell’obbligo di agire nel migliore interesse del cliente.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività comunicano altresì ai potenziali clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri relativi, compresi il costo della consulenza, ove applicabile, il costo delle cripto-attività raccomandate o commercializzate al cliente e le modalità di pagamento delle cripto-attività da parte del cliente, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.

5.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività non accettano né trattengono onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da un emittente, un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione oppure da terzi, o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di servizi di gestione del portafoglio delle cripto-attività ai loro clienti.

6.   Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività comunichi a un potenziale cliente che la sua consulenza è prestata su base non indipendente, tale prestatore può ricevere incentivi a condizione che il pagamento o il beneficio:

a)

sia concepito per accrescere la qualità del servizio prestato al cliente; e

b)

non pregiudichi il rispetto dell’obbligo dei prestatori di servizi per le cripto-attività di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei loro clienti.

L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o benefici di cui al paragrafo 4 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei corrispondenti servizi per le cripto-attività.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività assicurano che le persone fisiche che prestano consulenza o informazioni sulle cripto-attività o un servizio per le cripto-attività per loro conto possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere i loro obblighi. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

8.   Ai fini della valutazione dell’adeguatezza di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ottengono dai clienti effettivi o potenziali le informazioni necessarie in merito alle loro conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, anche in cripto-attività, ai loro obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio, alla loro situazione finanziaria, compresa la loro capacità di sostenere perdite, e alla loro comprensione di base dei rischi connessi all’acquisto di cripto-attività, in modo da consentire ai prestatori di servizi per le cripto-attività di indicare ai clienti effettivi o potenziali se le cripto-attività siano o meno adatte a loro e, in particolare, se siano in linea con la loro tolleranza al rischio e la loro capacità di sostenere perdite.

9.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività avvertono i clienti o i potenziali clienti che:

a)

il valore delle cripto-attività potrebbe essere soggetto a fluttuazioni;

b)

le cripto-attività potrebbero essere soggette a perdite totali o parziali;

c)

le cripto-attività potrebbero non essere liquide;

d)

ove applicabile, le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE;

e)

le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

10.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure che consentano loro di raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 per ciascun cliente. Essi adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui clienti effettivi o potenziali siano attendibili.

11.   Qualora i clienti non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 8, o qualora i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ritengano che i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività non siano adatti ai loro clienti, i prestatori di servizi non raccomandano tali servizi per le cripto-attività o cripto-attività, né iniziano a prestare servizi di gestione del portafoglio di tali cripto-attività.

12.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività esaminano regolarmente, per ciascun cliente, la valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni dopo la valutazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.

13.   Una volta effettuata la valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, o il suo riesame a norma del paragrafo 12, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività forniscono ai clienti una relazione sull’adeguatezza che specifica la consulenza prestata e spiega perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche dei clienti. Tale relazione è redatta e comunicata ai clienti in formato elettronico. La relazione in oggetto, come minimo:

a)

include informazioni aggiornate sulla valutazione di cui al paragrafo 1; e

b)

fornisce una sintesi della consulenza prestata.

La relazione sull’adeguatezza di cui al primo comma chiarisce che la consulenza si basa sulle conoscenze e sull’esperienza del cliente in materia di investimenti in cripto-attività, sugli obiettivi di investimento del cliente, sulla tolleranza al rischio, sulla situazione finanziaria e sulla capacità di sostenere perdite.

14.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività trasmettono ai loro clienti, in formato elettronico, rendiconti periodici delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto. Tali rendiconti periodici contengono una rassegna equa ed equilibrata delle attività intraprese e delle prestazioni del portafoglio durante il periodo di riferimento, un rendiconto aggiornato del modo in cui le attività intraprese soddisfano le preferenze, gli obiettivi e le altre caratteristiche del cliente, nonché informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 o sul suo riesame a norma del paragrafo 12.

Il rendiconto periodico di cui al primo comma del presente paragrafo è fornito ogni tre mesi, tranne nei casi in cui un cliente ha accesso a un sistema online in cui è possibile consultare valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, e il prestatore di servizi per le cripto-attività ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione almeno una volta durante il trimestre di riferimento. Tale sistema online si configura in formato elettronico.

15.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, che precisano:

a)

i criteri per la valutazione delle conoscenze e delle competenze del cliente conformemente al paragrafo 2;

b)

le informazioni di cui al paragrafo 8; e

c)

il formato del rendiconto periodico di cui al paragrafo 14.

Articolo 91

Divieto di manipolazione del mercato

1.   A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

2.   Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

a)

salvo che per motivi legittimi, concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

i)

fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività;

ii)

fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale;

b)

concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

c)

diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

3.   Sono considerate manipolazione del mercato, tra l’altro, le condotte seguenti:

a)

l’acquisizione di una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di una cripto-attività, che abbia o possa avere l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;

b)

l’inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:

i)

la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

ii)

l’esecuzione di azioni intese a ostacolare l’individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l’inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

iii)

la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l’inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

c)

l’uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.

Articolo 114

Pubblicazione delle decisioni

1.   La decisione che impone sanzioni o altre misure amministrative per una violazione del presente regolamento a norma dell’articolo 111 è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica destinataria di tale decisione ne è stata informata. La pubblicazione contiene almeno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili. Le decisioni che impongono misure di natura investigativa non necessitano di essere pubblicate.

2.   Quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità dei soggetti giuridici o dell’identità o dei dati_personali delle persone fisiche sia sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta un’indagine in corso, le autorità competenti intraprendono una delle azioni seguenti:

a)

rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere;

b)

pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati_personali in questione;

c)

non pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)

che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari;

ii)

la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso in cui si decida di pubblicare una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

3.   Laddove la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa sia soggetta a un ricorso dinanzi ai pertinenti tribunali od organismi amministrativi, le autorità competenti pubblicano, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa.

4.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati_personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’ autorità_competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

Articolo 132

Penalità di mora

1.   L’ABE adotta una decisione che impone penalità di mora volte a obbligare:

a)

una persona a porre termine alla condotta che costituisce una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 130;

b)

la persona di cui all’articolo 122, paragrafo 1:

i)

a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 122;

ii)

a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 123;

iii)

a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 124.

2.   La penalità di mora è effettiva e proporzionata. La penalità di mora è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.   In deroga al paragrafo 2, l’importo delle penalità di mora è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione dell’ABE che impone la penalità di mora.

4.   Una penalità di mora è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ABE. Al termine di tale periodo l’ABE rivede la misura.

Articolo 139

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 43, paragrafo 11, all’articolo 103, paragrafo 8, all’articolo 104, paragrafo 8, all’articolo 105, paragrafo 7, all’articolo 134, paragrafo 10 e all’articolo 137, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 29 giugno 2023. La Commissione elabora una relazione relativa alla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 36 mesi. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 43, paragrafo 11, all’articolo 103, paragrafo 8, all’articolo 104, paragrafo 8, all’articolo 105, paragrafo 7, all’articolo 134, paragrafo 10 e all’articolo 137, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 43, paragrafo 11, dell’articolo 103, paragrafo 8, dell’articolo 104, paragrafo 8, dell’articolo 105, paragrafo 7, dell’articolo 134, paragrafo 10 e dell’articolo 137, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 140

Relazioni sull’applicazione del presente regolamento

1.   Entro il 30 giugno 2027 e previa consultazione dell’ABE e dell’ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Entro il 30 giugno 2025 è presentata una relazione intermedia, corredata se del caso di una proposta legislativa.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

a)

il numero di emissioni di cripto-attività nell’Unione, il numero di White Paper sulle cripto-attività presentati o notificati presso le autorità competenti, il tipo di cripto-attività emesse e la relativa capitalizzazione di mercato, e il numero di cripto-attività ammesse alla negoziazione;

b)

una descrizione dell’esperienza nella classificazione delle cripto-attività, comprese eventuali divergenze di approccio da parte delle autorità competenti;

c)

una valutazione della necessità di introdurre un meccanismo di approvazione per i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica;

d)

una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse nell’Unione;

e)

laddove possibile, una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse al di fuori dell’Unione e una spiegazione in merito alla disponibilità di dati a tale riguardo;

f)

il numero e il valore delle frodi, delle truffe, degli attacchi informatici, dell’uso delle cripto-attività per pagamenti collegati ad attacchi ransomware, attacchi informatici, furti e perdite di cripto-attività segnalati nell’Unione, i tipi di comportamento fraudolento, il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività e dagli emittenti di token collegati ad attività, il numero di denunce ricevute dalle autorità competenti e l’oggetto delle stesse;

g)

il numero di emittenti di token collegati ad attività autorizzati e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività;

h)

il numero di emittenti di token collegati ad attività significativi e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività significativi;

i)

il numero di emittenti di token_di_moneta_elettronica e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token_di_moneta_elettronica, della composizione e della dimensione dei fondi depositati o investiti conformemente all’articolo 54 e del volume dei pagamenti effettuati in token_di_moneta_elettronica;

j)

il numero di emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token_di_moneta_elettronica, della dimensione delle riserve di attività e, per gli istituti di moneta_elettronica che emettono token_di_moneta_elettronica significativi, un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione della riserva_di_attività e del volume dei pagamenti effettuati in token_di_moneta_elettronica significativi;

k)

il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi;

l)

una valutazione del funzionamento dei mercati in cripto-attività nell’Unione, comprese l’evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell’esperienza delle autorità di vigilanza, del numero di prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati e della loro rispettiva quota di mercato media;

m)

una valutazione del livello di tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

n)

una valutazione delle comunicazioni di marketing fraudolente e delle truffe che coinvolgono le cripto-attività che si verificano attraverso le reti dei social media;

o)

una valutazione dei requisiti applicabili agli emittenti di cripto-attività e ai prestatori di servizi per le cripto-attività e del loro impatto sulla resilienza operativa, l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e la tutela dei clienti e dei possessori di cripto-attività;

p)

una valutazione dell’applicazione dell’articolo 81 e della possibilità di introdurre verifiche di adeguatezza negli articoli 78, 79 e 80 al fine di tutelare meglio i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio;

q)

una valutazione dell’adeguatezza dell’ambito di applicazione dei servizi per le cripto-attività contemplati dal presente regolamento e della necessità di un eventuale adeguamento delle definizioni in esso contenute, nonché della necessità di aggiungere all’ambito di applicazione del presente regolamento eventuali ulteriori forme innovative di cripto-attività;

r)

una valutazione dell’adeguatezza dei requisiti prudenziali per i prestatori di servizi per le cripto-attività e dell’opportunità di allinearli ai requisiti di capitale iniziale e di fondi propri applicabili alle imprese di investimento a norma del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) e della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (47);

s)

una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per classificare i token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica significativi a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie;

t)

una valutazione dello sviluppo della finanza decentrata nei mercati delle cripto-attività e del trattamento normativo adeguato dei sistemi decentrati di cripto-attività;

u)

una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per considerare i prestatori di servizi per le cripto-attività significativi a norma dell’articolo 85 e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie;

v)

una valutazione dell’opportunità di stabilire ai sensi del presente regolamento un regime di equivalenza per le entità che prestano servizi per le cripto-attività di paesi terzi, gli emittenti di token collegati ad attività o gli emittenti di token_di_moneta_elettronica di paesi terzi;

w)

una valutazione dell’adeguatezza delle esenzioni di cui agli articoli 4 e 16;

x)

una valutazione dell’impatto del presente regolamento sul corretto funzionamento del mercato interno con riguardo alle cripto-attività, compreso l’eventuale impatto sull’accesso ai finanziamenti per le PMI e sullo sviluppo di nuovi mezzi di pagamento, compresi strumenti di pagamento;

y)

una descrizione degli sviluppi dei modelli aziendali e delle tecnologie nei mercati delle cripto-attività, con particolare attenzione all’impatto ambientale e climatico delle nuove tecnologie, nonché una valutazione delle opzioni strategiche e, se necessario, di eventuali misure supplementari che potrebbero essere giustificate per attenuare gli impatti negativi sul clima e altri effetti negativi legati all’ambiente delle tecnologie utilizzate nei mercati delle cripto-attività e, in particolare, dei meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività;

z)

una stima dell’eventuale necessità di modificare le misure previste dal presente regolamento per garantire la tutela dei clienti e dei possessori di cripto-attività, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria;

aa)

l’applicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative;

ab)

una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti, l’ABE, l’ESMA, le banche centrali e altre autorità pertinenti, anche per quanto riguarda l’interazione tra le loro responsabilità o i loro compiti, e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ABE, responsabili della vigilanza a norma del presente regolamento;

ac)

una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA per quanto riguarda la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività significativi e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ESMA, responsabili della vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività significativi a norma del presente regolamento;

ad)

i costi sostenuti dagli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica, per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dell’importo raccolto attraverso l’emissione di cripto-attività;

ae)

i costi sostenuti dagli emittenti di token collegati ad attività e dagli emittenti di token_di_moneta_elettronica per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

af)

i costi sostenuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

ag)

il numero e l’importo delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali imposte dalle autorità competenti e dall’ABE per le violazioni del presente regolamento.

3.   Se del caso, le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo forniscono un seguito ai temi trattati nelle relazioni di cui agli articoli 141 e 142.


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Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: come non perdere le criptovalute"