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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 17

Requisiti per gli enti creditizi

1.   Un token_collegato_ad_attività emesso da un ente_creditizio può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione se l’ ente_creditizio:

a)

redige un White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19 per il token_collegato_ad_attività, sottopone tale White Paper all’approvazione dell’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine conformemente alla procedura stabilita dalle norme tecniche di regolamentazione adottate in conformità del paragrafo 8 del presente articolo e ottiene l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività da parte dell’ autorità_competente;

b)

notifica alla rispettiva autorità_competente, almeno 90 giorni lavorativi prima di emettere per la prima volta il token_collegato_ad_attività, fornendole le informazioni seguenti:

i)

un programma operativo che definisce il modello di business che l’ ente_creditizio intende seguire;

ii)

un parere giuridico secondo cui il token_collegato_ad_attività non è assimilabile a:

una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

un token_di_moneta_elettronica;

iii)

una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

iv)

le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

v)

una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

vi)

una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

vii)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

viii)

una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.

2.   Un ente_creditizio che ha precedentemente notificato l’ autorità_competente, in conformità del paragrafo 1 lettera b), l’emissione di un altro token_collegato_ad_attività, non è tenuto a presentare le informazioni che ha precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera b), l’ ente_creditizio conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

3.   L’ autorità_competente che riceve una notifica di cui al paragrafo 1, lettera b), valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni elencate in tale paragrafo, se le informazioni richieste in tale lettera sono state fornite. Qualora l’ autorità_competente concluda che una notifica non è completa a causa della mancanza di informazioni, essa informa immediatamente l’ ente_creditizio notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale l’ ente_creditizio è tenuto a fornire le informazioni mancanti.

Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, il decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b), è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ autorità_competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b).

L’ ente_creditizio non presenta un’ offerta_al_pubblico e non chiede l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività fino a quando la notifica è incompleta.

4.   L’ ente_creditizio che emette token collegati ad attività, compresi i token collegati ad attività significativi, non è soggetto agli articoli 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 e 42.

5.   L’ autorità_competente comunica senza indugio alla BCE le informazioni complete ricevute in conformità del paragrafo 1 e, qualora l’ ente_creditizio sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro o qualora il token_collegato_ad_attività abbia come valuta di riferimento una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, anche alla banca centrale di tale Stato membro.

La BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, un parere sulle informazioni e lo trasmettono all’ autorità_competente.

L’ autorità_competente esige che l’ ente_creditizio non offra al pubblico e non chieda l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività nei casi in cui la BCE o, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma, esprima un parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di trasmissione della politica monetaria o di sovranità monetaria.

6.   L’ autorità_competente comunica all’ESMA le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 3 dopo aver verificato la completezza delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

L’ESMA rende disponibili, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

7.   Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, l’ autorità_competente pertinente comunica all’ESMA la revoca dell’autorizzazione di un ente_creditizio che emette token collegati ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3.

8.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente la procedura per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1, lettera a).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 24

Revoca dell’autorizzazione

1.   Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività in una qualsiasi delle situazioni seguenti:

a)

l’ emittente ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi consecutivi o non si è avvalso dell’autorizzazione per 12 mesi consecutivi;

b)

l’ emittente ha ottenuto l’autorizzazione con mezzi irregolari, compresa la presentazione di false dichiarazioni nella domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18 o in un White Paper sulle cripto-attività modificato conformemente all’articolo 25;

c)

l’ emittente non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;

d)

l’ emittente ha violato gravemente le disposizioni del presente titolo;

e)

l’ emittente è soggetto a un piano di risanamento;

f)

l’ emittente ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione o ha deciso di cessare le proprie attività;

g)

l’attività dell’ emittente costituisce una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o espone l’ emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

L’ emittente del token_collegato_ad_attività notifica alla rispettiva autorità_competente una qualsiasi delle situazioni di cui al primo comma, lettere e) ed f).

2.   Le autorità competenti revocano altresì l’autorizzazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token_collegato_ad_attività costituisce una grave minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.

3.   Le autorità competenti limitano l’importo di un token_collegato_ad_attività da emettere o impongono un importo nominale minimo al token_collegato_ad_attività, specificandone il limite applicabile o l’importo nominale minimo, qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token_collegato_ad_attività costituisce una minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.

4.   Le autorità competenti pertinenti notificano senza indugio all’ autorità_competente dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività le informazioni seguenti:

a)

un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), del presente regolamento non è più titolare di un’autorizzazione come ente_creditizio di cui all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, come prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 59 del presente regolamento, come istituto_di_pagamento o come istituto_di_moneta_elettronica;

b)

i membri dell’ organo_di_amministrazione gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’ emittente hanno violato le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

5.   Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività se ritengono che i fatti di cui al paragrafo 4 del presente articolo pregiudichino l’onorabilità dei membri dell’ organo_di_amministrazione di tale emittente o di azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’ emittente, o se vi è l’indicazione di un inadempimento dei dispositivi di governance o dei meccanismi di controllo interno di cui all’articolo 34.

In caso di revoca dell’autorizzazione, l’ emittente del token_collegato_ad_attività applica la procedura di cui all’articolo 47.

6.   Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA la revoca dell’autorizzazione dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109.

Articolo 36

Obbligo di detenere una riserva_di_attività e composizione e gestione di tale riserva_di_attività

1.   Gli emittenti di token collegati ad attività costituiscono e mantengono in ogni momento una riserva_di_attività.

La riserva_di_attività è composta e gestita in modo tale che:

a)

siano coperti i rischi associati alle attività cui si riferiscono i token collegati ad attività; e

b)

siano affrontati i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

2.   La riserva_di_attività è giuridicamente separata dal patrimonio degli emittenti e dalla riserva_di_attività di altri token collegati ad attività, nell’interesse dei possessori di token collegati ad attività in conformità della legislazione applicabile, in modo che i creditori degli emittenti non abbiano diritto di rivalsa sulla riserva_di_attività, in particolare in caso di insolvenza.

3.   Gli emittenti di token collegati ad attività assicurano che la riserva_di_attività sia operativamente separata dal loro patrimonio e dalla riserva_di_attività di altri token.

4.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti di liquidità, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura della riserva_di_attività e del token_collegato_ad_attività.

Le norme tecniche di regolamentazione stabiliscono in particolare:

a)

la percentuale pertinente della riserva_di_attività secondo le scadenze giornaliere, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con un giorno lavorativo di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con un giorno lavorativo di preavviso;

b)

la percentuale pertinente della riserva_di_attività secondo le scadenze settimanali, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con cinque giorni lavorativi di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con cinque giorni lavorativi di preavviso;

c)

altre scadenze pertinenti e le tecniche generali di gestione della liquidità;

d)

gli importi minimi in ciascuna valuta_ufficiale di riferimento da detenere come depositi negli enti creditizi, che non possono essere inferiori al 30 % dell’importo di riferimento in ciascuna valuta_ufficiale.

Ai fini del secondo comma, lettere a), b) e c), l’ABE tiene conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Gli emittenti che offrono al pubblico due o più token collegati ad attività attivano e mantengono gruppi separati di riserve di attività per ciascun token_collegato_ad_attività. Ciascuno di tali gruppi di riserve di attività è gestito separatamente.

Qualora diversi emittenti di token collegati ad attività offrano al pubblico lo stesso token_collegato_ad_attività, tali emittenti attivano e mantengono una sola riserva_di_attività per tale token_collegato_ad_attività.

6.   Gli organi di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività garantiscono una gestione efficace e prudente della riserva_di_attività. Gli emittenti assicurano che l’emissione e il rimborso dei token collegati ad attività siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento della riserva_di_attività.

7.   L’ emittente di un token_collegato_ad_attività determina il valore aggregato della riserva_di_attività utilizzando i prezzi di mercato. Il valore aggregato della riserva è pari almeno al valore aggregato delle richieste risarcitorie dei possessori del token_collegato_ad_attività in circolazione nei confronti dell’ emittente.

8.   Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di una politica chiara e dettagliata che descrive il meccanismo di stabilizzazione di tali token. In particolare, la politica in oggetto:

a)

elenca le attività cui si riferiscono i token collegati ad attività, di cui mira a stabilizzare la composizione di tali attività;

b)

descrive il tipo di attività e la ripartizione precisa delle attività incluse nella riserva_di_attività;

c)

contiene una valutazione dettagliata dei rischi, compreso il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di concentrazione e il rischio di liquidità, derivanti dalla riserva_di_attività;

d)

descrive la procedura con cui i token collegati ad attività sono emessi e rimborsati e la procedura secondo cui tale emissione e rimborso comporteranno un corrispondente aumento e decremento della riserva_di_attività;

e)

indica se una parte della riserva_di_attività è investita conformemente all’articolo 38;

f)

qualora gli emittenti di token collegati ad attività investano una parte della riserva_di_attività conformemente all’articolo 38, descrive in dettaglio la politica di investimento e include una valutazione del modo in cui tale politica di investimento può incidere sul valore della riserva_di_attività;

g)

descrive la procedura per l’acquisto di token collegati ad attività e per il relativo rimborso con la riserva_di_attività, elencando le persone o le categorie di persone autorizzate in tal senso.

9.   Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 12, gli emittenti di token collegati ad attività prescrivono un audit indipendente della riserva_di_attività ogni sei mesi, che valuti la conformità alle norme del presente capo, a decorrere dalla data della loro autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

10.   L’ emittente notifica i risultati dell’audit di cui al paragrafo 9 all’ autorità_competente senza indugio e al più tardi entro sei settimane dalla data di riferimento della valutazione. L’ emittente pubblica il risultato dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ autorità_competente. L’ autorità_competente può incaricare un emittente di ritardare la pubblicazione del risultato dell’audit nel caso in cui:

a)

all’ emittente sia stato imposto di attuare un accordo o misure di risanamento a norma dell’articolo 46, paragrafo 3;

b)

all’ emittente sia stato imposto di attuare un piano di rimborso a norma dell’articolo 47;

c)

si ritenga necessario tutelare gli interessi economici dei possessori del token_collegato_ad_attività;

d)

si ritenga necessario evitare un effetto negativo significativo sul sistema finanziario dello Stato_membro_d’origine o di un altro Stato membro.

11.   La valutazione a prezzi di mercato di cui al paragrafo 7 del presente articolo è effettuata utilizzando il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato (mark-to-market) ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) ogniqualvolta possibile.

Quando è utilizzato il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato, l’attività di riserva è valutata al livello denaro e lettera più prudente, a meno che l’attività di riserva possa essere liquidata alla media di mercato. Sono utilizzati unicamente dati di mercato di buona qualità e tali dati sono valutati sulla base di tutti gli elementi seguenti:

a)

il numero e la qualità delle controparti;

b)

il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi;

c)

l’entità della riserva_di_attività.

12.   Quando non è possibile ricorrere alla valutazione in base ai prezzi di mercato di cui al paragrafo 11 del presente articolo o quando i dati di mercato non sono di qualità sufficientemente buona, l’attività di riserva è valutata in modo prudente utilizzando la valutazione in base ad un modello (mark-to-model) ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/1131.

Il modello stima con precisione il valore intrinseco dell’attività di riserva, sulla base di tutti i seguenti elementi chiave aggiornati:

a)

il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi;

b)

l’entità della riserva_di_attività;

c)

il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito connessi all’attività di riserva.

In caso di ricorso alla valutazione in base ad un modello, non si utilizza il metodo del costo ammortizzato quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2017/1131.

Articolo 65

Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività

1.   Un prestatore di servizi per le cripto-attività che intende prestare servizi per le cripto-attività in più di uno Stato membro trasmette le informazioni seguenti all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine:

a)

un elenco degli Stati membri in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività;

b)

i servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare su base transfrontaliera;

c)

la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività;

d)

un elenco di tutte le altre attività offerte dal prestatore di servizi per le cripto-attività non disciplinate dal presente regolamento.

2.   L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine comunica tali informazioni ai punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti, all’ESMA e all’ABE entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   L’ autorità_competente dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione informa senza indugio il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato della comunicazione di cui al paragrafo 2.

4.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività può iniziare a prestare servizi per le cripto-attività in uno Stato membro diverso dal suo Stato_membro_d’origine a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o al più tardi a partire dal quindicesimo giorno di calendario successivo alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO 2

Obblighi per tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività

Articolo 69

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

I prestatori di servizi per le cripto-attività notificano senza indugio alla rispettiva autorità_competente qualsiasi modifica apportata al loro organo_di_amministrazione prima che i nuovi membri esercitino attività e forniscono alla rispettiva autorità_competente tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’articolo 68.

Articolo 92

Prevenzione e individuazione di abusi di mercato

1.   Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività dispone di dispositivi, sistemi e procedure efficaci per prevenire e individuare gli abusi di mercato. Tale persona è soggetta alle norme di notifica dello Stato membro in cui è registrata o ha la sede centrale o, nel caso di una succursale, dello Stato membro in cui è situata la succursale, e comunica senza indugio all’ autorità_competente di tale Stato membro qualsiasi ragionevole sospetto in merito a un ordine o a un’operazione, comprese eventuali cancellazioni o modifiche degli stessi, e ad altri aspetti del funzionamento della tecnologia a registro_distribuito, come il meccanismo_di_consenso, qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso.

Le autorità competenti che ricevono una segnalazione di ordini o operazioni sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti delle piattaforme di negoziazione interessate.

2.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

dispositivi, sistemi e procedure adeguati affinché le persone si conformino al paragrafo 1;

b)

il modello che le persone devono utilizzare per conformarsi al paragrafo 1;

c)

per gli abusi di mercato transfrontalieri, procedure di coordinamento tra le autorità competenti pertinenti per individuare e sanzionare gli abusi di mercato.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 dicembre 2024.

3.   Al fine di garantire la coerenza delle prassi di vigilanza di cui al presente articolo, entro il 30 giugno 2025 l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulle prassi di vigilanza tra le autorità competenti al fine di prevenire e individuare gli abusi di mercato, se non già contemplati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2.

TITOLO VII

AUTORITÀ COMPETENTI, ABE ED ESMA

CAPO 1

Poteri delle autorità competenti e cooperazione tra le autorità competenti, l’ABE e l’ESMA

Articolo 109

Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token_di_moneta_elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività

1.   L’ESMA istituisce un registro:

a)

dei White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica;

b)

degli emittenti di token collegati ad attività;

c)

degli emittenti di token_di_moneta_elettronica; e

d)

dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

Il registro dell’ESMA è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è aggiornato periodicamente. Per facilitare tale aggiornamento, le autorità competenti comunicano all’ESMA qualsiasi modifica che venga loro notificata relativa alle informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Le autorità competenti forniscono all’ESMA i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro, come indicato in conformità del paragrafo 8.

2.   Per quanto riguarda i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, il registro contiene i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete dei White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete.

3.   Per quanto riguarda gli emittenti di token collegati ad attività, il registro contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente;

b)

la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’ emittente;

c)

i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;

d)

l’elenco degli Stati membri ospitanti dove l’ emittente richiedente intende offrire un token_collegato_ad_attività al pubblico o intende richiedere l’ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività;

e)

la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

f)

qualsiasi altro servizio prestato dall’ emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

g)

la data dell’autorizzazione ad offrire al pubblico o richiedere l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività o dell’autorizzazione come ente_creditizio e, se del caso, della revoca di una di tali autorizzazioni.

4.   Per quanto riguarda gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, il registro contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente;

b)

la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’ emittente;

c)

i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;

d)

la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

e)

qualsiasi altro servizio prestato dall’ emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

f)

la data dell’autorizzazione come ente_creditizio o come istituto_di_moneta_elettronica e, se del caso, della revoca di tale autorizzazione.

5.   Per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività, il registro contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, delle succursali del prestatore di servizi per le cripto-attività;

b)

la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, della piattaforma di negoziazione di cripto-attività gestita dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

c)

il nome e indirizzo dell’ autorità_competente che ha rilasciato l’autorizzazione e i suoi recapiti;

d)

l’elenco dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività presta;

e)

l’elenco degli Stati membri ospitanti nei quali il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività;

f)

la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, della prestazione di servizi per le cripto-attività;

g)

qualsiasi altro servizio prestato dal prestatore di servizi per le cripto-attività non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

h)

la data dell’autorizzazione e, se del caso, della revoca dell’autorizzazione.

6.   Le autorità competenti notificano all’ESMA senza indugio le misure di cui all’articolo 94, paragrafo 1, primo comma, lettera b), c), f), l), m), n), o) o t), e i provvedimenti cautelari adottati a norma dell’articolo 102 che incidono sulla prestazione di servizi per le cripto-attività o sull’emissione, sull’ offerta_al_pubblico o sull’utilizzo di cripto-attività. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro.

7.   Qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività, di un emittente di un token_di_moneta_elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, e qualsiasi misura notificata conformemente al paragrafo 6 rimane pubblicata nel registro per cinque anni.

8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dati necessari per la classificazione per tipo di cripto-attività dei White Paper sulle cripto-attività, compresi gli identificativi della persona giuridica, nel registro e per specificare le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 122

Richiesta di informazioni

1.   Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti a norma del presente regolamento:

a)

un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo;

b)

un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo abbia un accordo contrattuale;

c)

un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37;

d)

un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo;

e)

un prestatore di servizi_di_pagamento che presta servizi_di_pagamento in relazione ai token_di_moneta_elettronica significativi;

f)

una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token_di_moneta_elettronica significativi per conto di un emittente di token_di_moneta_elettronica significativi;

g)

un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token_di_moneta_elettronica significativi;

h)

un gestore di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che abbia ammesso alla negoziazione un token_collegato_ad_attività significativo o un token_di_moneta_elettronica significativo;

i)

l’ organo_di_amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).

2.   Una richiesta semplice di informazioni di cui al paragrafo 1:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

e)

informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni devono essere corrette e non fuorvianti; e

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti.

3.   Nel richiedere la presentazione di informazioni tramite decisione a norma del paragrafo 1, l’ABE:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

e)

indica le penalità di mora previste dall’articolo 132 laddove è richiesta la produzione di informazioni;

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g)

indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ABE e di ottenere il riesame della Corte di giustizia conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.   I soggetti di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge forniscono le informazioni richieste.

5.   L’ABE trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’ autorità_competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti i soggetti interessati dalla richiesta di informazioni.


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