Regolamento art
MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT
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Index & defs
- 1 Articolo 15 Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- 1 Articolo 26 Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- 1 Articolo 52 Responsabilità degli emittenti di token di moneta elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- 1 Articolo 65 Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività
- 1 Articolo 109 Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività
- tecnologia a registro distribuito (DLT)
- registro distribuito
- meccanismo di consenso
- nodo di rete DLT
- cripto-attività
- token collegato ad attività
- token di moneta elettronica
- valuta ufficiale
- utility token
- emittente
- emittente richiedente
- offerta al pubblico
- offerente
- fondi
- prestatore di servizi per le cripto-attività
- servizio per le cripto-attività
- prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- scambio di cripto-attività con fondi
- scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- collocamento di cripto-attività
- ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- prestazione di consulenza sulle cripto-attività
- prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività
- prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti
- organo di amministrazione
- ente creditizio
- impresa di investimento
- investitori qualificati
- stretti legami
- riserva di attività
- Stato membro d’origine
- Stato membro ospitante
- autorità competente
- partecipazione qualificata
- detentore al dettaglio
- interfaccia online
- cliente
- negoziazione matched principal
- servizi di pagamento
- prestatore di servizi di pagamento
- istituto di moneta elettronica
- moneta elettronica
- dati personali
- istituto di pagamento
- società di gestione di OICVM
- gestore di fondi di investimento alternativi
- strumento finanziario
- deposito
- deposito strutturato
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea
- La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.
- cripto-attività 74
- paper 34
- white 34
- servizi 28
- informazioni 28
- negoziazione 17
- emittente 17
- prestatore 14
- token_di_moneta_elettronica 14
- qualsiasi 14
- collegati 12
- attività 12
- token 12
- data 11
- possessore 10
- membri 10
- registro 10
- dell’ 10
- presente 9
- responsabilità 9
- persona 9
- l’ammissione 8
- oppure 8
- emittenti 8
- autorità_competente 7
- giuridica 7
- chiare 7
- piattaforma 7
- token_collegato_ad_attività 7
- complete 7
- corrette 7
- fuorvianti 7
- l’indirizzo 6
- nazionale 6
- diritto 6
- parti 6
- letta 6
- intende 6
- obsolete 6
- acquistare 6
- versioni 6
- congiuntamente 6
- regolamento 6
- dell’autorizzazione 6
- d’inizio 6
- causa 6
- responsabili 6
- fornendo 6
- l’articolo 6
- civile 6
Articolo 15
Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
1. Qualora un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore di una piattaforma di negoziazione abbia violato l’articolo 6 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti, tale offerente, persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o gestore di una piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore della cripto-attività per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.
2. Ogni esclusione o limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è priva di qualsiasi effetto giuridico.
3. Qualora il White Paper sulle cripto-attività e le comunicazioni di marketing siano elaborate dal gestore della piattaforma di negoziazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è altresì ritenuta responsabile qualora fornisca informazioni non complete, corrette o chiare, oppure fuorvianti al gestore della piattaforma di negoziazione.
4. Spetta al possessore della cripto-attività presentare prove attestanti che l’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o il gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica abbia violato l’articolo 6 fornendo informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti e che l’affidamento su tali informazioni abbia avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare detta cripto-attività.
5. L’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore della piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo non sono responsabili nei confronti di un possessore di una cripto-attività delle perdite subite a causa dell’affidamento sulle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 6, paragrafo 7, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:
a) | è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; o |
b) | non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a valutare l’opportunità di acquistare tale cripto-attività. |
6. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.
TITOLO III
TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ
CAPO 1
Autorizzazione a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l’ammissione alla negoziazione
Articolo 26
Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
1. Qualora un emittente abbia violato l’articolo 19, fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette o non chiare, oppure fuorvianti, tale emittente e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore di tale token_collegato_ad_attività per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.
2. L’esclusione o la limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è privata di qualsiasi effetto giuridico.
3. Spetta al possessore del token_collegato_ad_attività presentare prove attestanti che l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività ha violato l’articolo 19 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette o non chiare, oppure fuorvianti, e che tali informazioni hanno avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare tale token_collegato_ad_attività.
4. L’ emittente e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo non sono responsabili delle perdite subite a causa dell’utilizzo delle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 19, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:
a) | è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; oppure |
b) | non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a valutare l’opportunità di acquistare il token_collegato_ad_attività. |
5. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.
CAPO 2
Obblighi degli emittenti di token collegati ad attività
Articolo 52
Responsabilità degli emittenti di token_di_moneta_elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
1. Qualora un emittente di un token_di_moneta_elettronica abbia violato l’articolo 51, fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette, non chiare oppure fuorvianti, tale emittente e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore di tale token_di_moneta_elettronica per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.
2. L’esclusione o la limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è privata di qualsiasi effetto giuridico.
3. Spetta al possessore del token_di_moneta_elettronica presentare prove attestanti che l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica ha violato l’articolo 51 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette, non chiare oppure fuorvianti, e che tali informazioni hanno avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare tale token_di_moneta_elettronica.
4. L’ emittente e i membri dei suoi organi amministrativi, direttivi o di vigilanza non sono responsabili delle perdite subite a causa dell’utilizzo delle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 51, paragrafo 6, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:
a) | è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; o |
b) | non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori a valutare l’opportunità di acquistare tali token_di_moneta_elettronica. |
5. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.
Articolo 65
Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività
1. Un prestatore di servizi per le cripto-attività che intende prestare servizi per le cripto-attività in più di uno Stato membro trasmette le informazioni seguenti all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine:
a) | un elenco degli Stati membri in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività; |
b) | i servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare su base transfrontaliera; |
c) | la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività; |
d) | un elenco di tutte le altre attività offerte dal prestatore di servizi per le cripto-attività non disciplinate dal presente regolamento. |
2. L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine comunica tali informazioni ai punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti, all’ESMA e all’ABE entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. L’ autorità_competente dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione informa senza indugio il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato della comunicazione di cui al paragrafo 2.
4. Il prestatore di servizi per le cripto-attività può iniziare a prestare servizi per le cripto-attività in uno Stato membro diverso dal suo Stato_membro_d’origine a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o al più tardi a partire dal quindicesimo giorno di calendario successivo alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
CAPO 2
Obblighi per tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività
Articolo 109
Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token_di_moneta_elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività
1. L’ESMA istituisce un registro:
a) | dei White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica; |
b) | degli emittenti di token collegati ad attività; |
c) | degli emittenti di token_di_moneta_elettronica; e |
d) | dei prestatori di servizi per le cripto-attività. |
Il registro dell’ESMA è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è aggiornato periodicamente. Per facilitare tale aggiornamento, le autorità competenti comunicano all’ESMA qualsiasi modifica che venga loro notificata relativa alle informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
Le autorità competenti forniscono all’ESMA i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro, come indicato in conformità del paragrafo 8.
2. Per quanto riguarda i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, il registro contiene i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete dei White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete.
3. Per quanto riguarda gli emittenti di token collegati ad attività, il registro contiene le informazioni seguenti:
a) | il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente; |
b) | la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’ emittente; |
c) | i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete; |
d) | l’elenco degli Stati membri ospitanti dove l’ emittente richiedente intende offrire un token_collegato_ad_attività al pubblico o intende richiedere l’ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività; |
e) | la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione; |
f) | qualsiasi altro servizio prestato dall’ emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile; |
g) | la data dell’autorizzazione ad offrire al pubblico o richiedere l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività o dell’autorizzazione come ente_creditizio e, se del caso, della revoca di una di tali autorizzazioni. |
4. Per quanto riguarda gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, il registro contiene le informazioni seguenti:
a) | il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente; |
b) | la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’ emittente; |
c) | i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete; |
d) | la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione; |
e) | qualsiasi altro servizio prestato dall’ emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile; |
f) | la data dell’autorizzazione come ente_creditizio o come istituto_di_moneta_elettronica e, se del caso, della revoca di tale autorizzazione. |
5. Per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività, il registro contiene le informazioni seguenti:
a) | il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, delle succursali del prestatore di servizi per le cripto-attività; |
b) | la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, della piattaforma di negoziazione di cripto-attività gestita dal prestatore di servizi per le cripto-attività; |
c) | il nome e indirizzo dell’ autorità_competente che ha rilasciato l’autorizzazione e i suoi recapiti; |
d) | l’elenco dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività presta; |
e) | l’elenco degli Stati membri ospitanti nei quali il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività; |
f) | la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, della prestazione di servizi per le cripto-attività; |
g) | qualsiasi altro servizio prestato dal prestatore di servizi per le cripto-attività non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile; |
h) | la data dell’autorizzazione e, se del caso, della revoca dell’autorizzazione. |
6. Le autorità competenti notificano all’ESMA senza indugio le misure di cui all’articolo 94, paragrafo 1, primo comma, lettera b), c), f), l), m), n), o) o t), e i provvedimenti cautelari adottati a norma dell’articolo 102 che incidono sulla prestazione di servizi per le cripto-attività o sull’emissione, sull’ offerta_al_pubblico o sull’utilizzo di cripto-attività. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro.
7. Qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività, di un emittente di un token_di_moneta_elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, e qualsiasi misura notificata conformemente al paragrafo 6 rimane pubblicata nel registro per cinque anni.
8. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dati necessari per la classificazione per tipo di cripto-attività dei White Paper sulle cripto-attività, compresi gli identificativi della persona giuridica, nel registro e per specificare le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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