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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 15

Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

1.   Qualora un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore di una piattaforma di negoziazione abbia violato l’articolo 6 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti, tale offerente, persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o gestore di una piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore della cripto-attività per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.

2.   Ogni esclusione o limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è priva di qualsiasi effetto giuridico.

3.   Qualora il White Paper sulle cripto-attività e le comunicazioni di marketing siano elaborate dal gestore della piattaforma di negoziazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è altresì ritenuta responsabile qualora fornisca informazioni non complete, corrette o chiare, oppure fuorvianti al gestore della piattaforma di negoziazione.

4.   Spetta al possessore della cripto-attività presentare prove attestanti che l’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o il gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica abbia violato l’articolo 6 fornendo informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti e che l’affidamento su tali informazioni abbia avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare detta cripto-attività.

5.   L’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore della piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo non sono responsabili nei confronti di un possessore di una cripto-attività delle perdite subite a causa dell’affidamento sulle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 6, paragrafo 7, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:

a)

è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; o

b)

non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a valutare l’opportunità di acquistare tale cripto-attività.

6.   Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.

TITOLO III

TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ

CAPO 1

Autorizzazione a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l’ammissione alla negoziazione

Articolo 26

Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

1.   Qualora un emittente abbia violato l’articolo 19, fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette o non chiare, oppure fuorvianti, tale emittente e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore di tale token_collegato_ad_attività per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.

2.   L’esclusione o la limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è privata di qualsiasi effetto giuridico.

3.   Spetta al possessore del token_collegato_ad_attività presentare prove attestanti che l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività ha violato l’articolo 19 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette o non chiare, oppure fuorvianti, e che tali informazioni hanno avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare tale token_collegato_ad_attività.

4.   L’ emittente e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo non sono responsabili delle perdite subite a causa dell’utilizzo delle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 19, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:

a)

è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; oppure

b)

non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a valutare l’opportunità di acquistare il token_collegato_ad_attività.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.

CAPO 2

Obblighi degli emittenti di token collegati ad attività

Articolo 52

Responsabilità degli emittenti di token_di_moneta_elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

1.   Qualora un emittente di un token_di_moneta_elettronica abbia violato l’articolo 51, fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette, non chiare oppure fuorvianti, tale emittente e i membri del suo organo_di_amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore di tale token_di_moneta_elettronica per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.

2.   L’esclusione o la limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è privata di qualsiasi effetto giuridico.

3.   Spetta al possessore del token_di_moneta_elettronica presentare prove attestanti che l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica ha violato l’articolo 51 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette, non chiare oppure fuorvianti, e che tali informazioni hanno avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare tale token_di_moneta_elettronica.

4.   L’ emittente e i membri dei suoi organi amministrativi, direttivi o di vigilanza non sono responsabili delle perdite subite a causa dell’utilizzo delle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 51, paragrafo 6, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:

a)

è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; o

b)

non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori a valutare l’opportunità di acquistare tali token_di_moneta_elettronica.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 65

Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività

1.   Un prestatore di servizi per le cripto-attività che intende prestare servizi per le cripto-attività in più di uno Stato membro trasmette le informazioni seguenti all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine:

a)

un elenco degli Stati membri in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività;

b)

i servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare su base transfrontaliera;

c)

la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività;

d)

un elenco di tutte le altre attività offerte dal prestatore di servizi per le cripto-attività non disciplinate dal presente regolamento.

2.   L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine comunica tali informazioni ai punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti, all’ESMA e all’ABE entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   L’ autorità_competente dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione informa senza indugio il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato della comunicazione di cui al paragrafo 2.

4.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività può iniziare a prestare servizi per le cripto-attività in uno Stato membro diverso dal suo Stato_membro_d’origine a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o al più tardi a partire dal quindicesimo giorno di calendario successivo alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO 2

Obblighi per tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività

Articolo 109

Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token_di_moneta_elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività

1.   L’ESMA istituisce un registro:

a)

dei White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica;

b)

degli emittenti di token collegati ad attività;

c)

degli emittenti di token_di_moneta_elettronica; e

d)

dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

Il registro dell’ESMA è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è aggiornato periodicamente. Per facilitare tale aggiornamento, le autorità competenti comunicano all’ESMA qualsiasi modifica che venga loro notificata relativa alle informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Le autorità competenti forniscono all’ESMA i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro, come indicato in conformità del paragrafo 8.

2.   Per quanto riguarda i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, il registro contiene i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete dei White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete.

3.   Per quanto riguarda gli emittenti di token collegati ad attività, il registro contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente;

b)

la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’ emittente;

c)

i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;

d)

l’elenco degli Stati membri ospitanti dove l’ emittente richiedente intende offrire un token_collegato_ad_attività al pubblico o intende richiedere l’ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività;

e)

la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

f)

qualsiasi altro servizio prestato dall’ emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

g)

la data dell’autorizzazione ad offrire al pubblico o richiedere l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività o dell’autorizzazione come ente_creditizio e, se del caso, della revoca di una di tali autorizzazioni.

4.   Per quanto riguarda gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, il registro contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente;

b)

la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’ emittente;

c)

i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;

d)

la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

e)

qualsiasi altro servizio prestato dall’ emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

f)

la data dell’autorizzazione come ente_creditizio o come istituto_di_moneta_elettronica e, se del caso, della revoca di tale autorizzazione.

5.   Per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività, il registro contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, delle succursali del prestatore di servizi per le cripto-attività;

b)

la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, della piattaforma di negoziazione di cripto-attività gestita dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

c)

il nome e indirizzo dell’ autorità_competente che ha rilasciato l’autorizzazione e i suoi recapiti;

d)

l’elenco dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività presta;

e)

l’elenco degli Stati membri ospitanti nei quali il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività;

f)

la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, della prestazione di servizi per le cripto-attività;

g)

qualsiasi altro servizio prestato dal prestatore di servizi per le cripto-attività non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

h)

la data dell’autorizzazione e, se del caso, della revoca dell’autorizzazione.

6.   Le autorità competenti notificano all’ESMA senza indugio le misure di cui all’articolo 94, paragrafo 1, primo comma, lettera b), c), f), l), m), n), o) o t), e i provvedimenti cautelari adottati a norma dell’articolo 102 che incidono sulla prestazione di servizi per le cripto-attività o sull’emissione, sull’ offerta_al_pubblico o sull’utilizzo di cripto-attività. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro.

7.   Qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività, di un emittente di un token_di_moneta_elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, e qualsiasi misura notificata conformemente al paragrafo 6 rimane pubblicata nel registro per cinque anni.

8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dati necessari per la classificazione per tipo di cripto-attività dei White Paper sulle cripto-attività, compresi gli identificativi della persona giuridica, nel registro e per specificare le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.


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Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: come gestire la dichiarazione dei redditi "