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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 17

Requisiti per gli enti creditizi

1.   Un token_collegato_ad_attività emesso da un ente_creditizio può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione se l’ ente_creditizio:

a)

redige un White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19 per il token_collegato_ad_attività, sottopone tale White Paper all’approvazione dell’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine conformemente alla procedura stabilita dalle norme tecniche di regolamentazione adottate in conformità del paragrafo 8 del presente articolo e ottiene l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività da parte dell’ autorità_competente;

b)

notifica alla rispettiva autorità_competente, almeno 90 giorni lavorativi prima di emettere per la prima volta il token_collegato_ad_attività, fornendole le informazioni seguenti:

i)

un programma operativo che definisce il modello di business che l’ ente_creditizio intende seguire;

ii)

un parere giuridico secondo cui il token_collegato_ad_attività non è assimilabile a:

una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

un token_di_moneta_elettronica;

iii)

una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

iv)

le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

v)

una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

vi)

una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

vii)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

viii)

una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.

2.   Un ente_creditizio che ha precedentemente notificato l’ autorità_competente, in conformità del paragrafo 1 lettera b), l’emissione di un altro token_collegato_ad_attività, non è tenuto a presentare le informazioni che ha precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera b), l’ ente_creditizio conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

3.   L’ autorità_competente che riceve una notifica di cui al paragrafo 1, lettera b), valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni elencate in tale paragrafo, se le informazioni richieste in tale lettera sono state fornite. Qualora l’ autorità_competente concluda che una notifica non è completa a causa della mancanza di informazioni, essa informa immediatamente l’ ente_creditizio notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale l’ ente_creditizio è tenuto a fornire le informazioni mancanti.

Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, il decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b), è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ autorità_competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b).

L’ ente_creditizio non presenta un’ offerta_al_pubblico e non chiede l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività fino a quando la notifica è incompleta.

4.   L’ ente_creditizio che emette token collegati ad attività, compresi i token collegati ad attività significativi, non è soggetto agli articoli 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 e 42.

5.   L’ autorità_competente comunica senza indugio alla BCE le informazioni complete ricevute in conformità del paragrafo 1 e, qualora l’ ente_creditizio sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro o qualora il token_collegato_ad_attività abbia come valuta di riferimento una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, anche alla banca centrale di tale Stato membro.

La BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, un parere sulle informazioni e lo trasmettono all’ autorità_competente.

L’ autorità_competente esige che l’ ente_creditizio non offra al pubblico e non chieda l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività nei casi in cui la BCE o, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma, esprima un parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di trasmissione della politica monetaria o di sovranità monetaria.

6.   L’ autorità_competente comunica all’ESMA le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 3 dopo aver verificato la completezza delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

L’ESMA rende disponibili, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

7.   Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, l’ autorità_competente pertinente comunica all’ESMA la revoca dell’autorizzazione di un ente_creditizio che emette token collegati ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3.

8.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente la procedura per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1, lettera a).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 18

Domanda di autorizzazione

1.   Le persone giuridiche o altre imprese che intendono offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione presentano la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16 all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

a)

l’indirizzo dell’ emittente richiedente;

b)

l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente richiedente;

c)

lo statuto dell’ emittente richiedente, se dal caso;

d)

un programma operativo che definisce il modello di business che l’ emittente richiedente intende seguire;

e)

un parere giuridico secondo cui il token_collegato_ad_attività non è qualificabile come:

i)

una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure

ii)

un token_di_moneta_elettronica;

f)

una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’ emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

g)

in presenza di accordi di cooperazione con determinati prestatori di servizi per le cripto-attività, una descrizione dei loro meccanismi e delle loro procedure di controllo interno per garantire il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;

h)

l’identità dei membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente richiedente;

i)

la prova che le persone di cui alla lettera h) possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per amministrare l’ emittente richiedente;

j)

la prova che qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene partecipazioni qualificate nell’ emittente richiedente possieda sufficienti requisiti di onorabilità;

k)

il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19;

l)

le politiche e le procedure di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

m)

una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

n)

una descrizione della politica di continuità operativa dell’ emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

o)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

p)

una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11;

q)

una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami dell’ emittente richiedente di cui all’articolo 31;

r)

se del caso, un elenco degli Stati membri ospitanti in cui l’ emittente richiedente intende offrire al pubblico il token_collegato_ad_attività o intende chiedere l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività.

3.   Gli emittenti che sono stati precedentemente autorizzati relativamente ad un token_collegato_ad_attività non sono tenuti a presentare, ai fini dell’autorizzazione relativa ad un altro token_collegato_ad_attività, le informazioni che hanno precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 2, l’ emittente conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

4.   L’ autorità_competente comunica per iscritto all’ emittente richiedente di aver ricevuto la domanda prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa in conformità del paragrafo 1.

5.   Ai fini del paragrafo 2, lettere i) e j), l’ emittente richiedente di un token_collegato_ad_attività fornisce la prova di tutti gli elementi seguenti:

a)

per tutti i membri dell’ organo_di_amministrazione, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

b)

che i membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente richiedente del token_collegato_ad_attività possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare l’ emittente del token_collegato_ad_attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

c)

per tutti gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’ emittente richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.

6.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 2.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda al fine di garantire l’uniformità in tutta l’Unione.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 60

Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie

1.   Un ente_creditizio può prestare servizi per le cripto-attività se comunica le informazioni di cui al paragrafo 7 all’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

2.   Un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti alla fornitura, al mantenimento o alla gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento di cui alla sezione B, punto 3, dell’allegato al regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   Un’ impresa_di_investimento può prestare servizi per le cripto-attività nell’Unione equivalenti ai servizi e alle attività di investimento per cui è specificamente autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

Ai fini del presente paragrafo:

a)

la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti al servizio accessorio di cui alla sezione B, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

b)

la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione di cui alla sezione A, punti 8 e 9, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

c)

lo scambio di cripto-attività con fondi e altre cripto-attività è considerato equivalente alla negoziazione per conto proprio di cui alla sezione A, punto 3, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

d)

l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente all’esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui alla sezione A, punto 2, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

e)

il collocamento di cripto-attività è considerato equivalente all’assunzione a fermo o al collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nonché al collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile di cui alla sezione A, punti 6 e 7, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

f)

la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari di cui alla sezione A, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

g)

la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui alla sezione A, punto 5, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

h)

la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di portafogli di cui alla sezione A, punto 4, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE.

4.   Un istituto_di_moneta_elettronica autorizzato a norma della direttiva 2009/110/CE presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti e servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti in relazione ai token_di_moneta_elettronica che emette se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

5.   Una società di gestione di un OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi possono prestare servizi per le cripto-attività equivalenti a servizi di gestione di portafogli di investimento e servizi accessori per cui sono autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE se comunicano all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

Ai fini del presente paragrafo:

a)

la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della direttiva 2011/61/UE;

b)

la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;

c)

la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/65/CE.

6.   Un gestore del mercato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE può gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

7.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 6 sono comunicate le informazioni seguenti:

a)

un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;

b)

una descrizione:

i)

dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849;

ii)

il quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e

iii)

il piano di continuità operativa;

c)

la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza, e una descrizione degli stessi in linguaggio non tecnico;

d)

una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti;

e)

una descrizione della politica di custodia e amministrazione, qualora si intenda prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti;

f)

una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione nonché delle procedure e del sistema per individuare gli abusi di mercato, qualora si intenda gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

g)

una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che si propone di scambiare con fondi o altre cripto-attività, qualora si intenda scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività;

h)

una descrizione della politica di esecuzione, qualora si intenda eseguire ordini di cripto-attività per conto dei clienti;

i)

la prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi, qualora si intenda prestare consulenza sulle cripto-attività o di prestare servizi di gestione di portafogli di cripto-attività;

j)

se il servizio per le cripto-attività riguardi token collegati ad attività, token_di_moneta_elettronica o altre cripto-attività;

k)

informazioni sulle modalità in cui tali servizi di trasferimento saranno prestati, qualora si intenda fornire servizi per le cripto-attività per conto dei clienti.

8.   L’autorità competenti che riceve una notifica di cui ai paragrafi da 1 a 6 valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, se sono state fornite tutte le informazioni richieste. Qualora l’ autorità_competente concluda che una notifica non è completa, informa immediatamente l’ente notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale tale ente è tenuto a fornire le informazioni mancanti.

Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, ciascun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6 è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ autorità_competente sono a discrezione di detta autorità, ma non danno luogo ad una sospensione del decorso di alcun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6.

Il prestatore di servizi per le cripto-attività non inizia a prestare servizi per le cripto-attività finché la notifica è incompleta.

9.   I soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 non sono tenuti a presentare le informazioni di cui al paragrafo 7 che hanno precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Quando presentano le informazioni di cui al paragrafo 7, i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 dichiarano espressamente che le informazioni precedentemente trasmesse sono ancora aggiornate.

10.   Qualora i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo forniscano servizi per le cripto-attività, essi non sono soggetti agli articoli 62, 63, 64, 67, 83 e 84.

11.   Il diritto di prestare servizi per le cripto-attività di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo è revocato al momento della revoca della relativa autorizzazione che ha consentito al rispettivo soggetto di prestare servizi per le cripto-attività senza essere tenuto a ottenere un’autorizzazione a norma dell’articolo 59.

12.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5, dopo aver verificato la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 7.

L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109 entro la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività.

13.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 7.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

14.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la notifica di cui al paragrafo 7.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 62

Domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività

1.   Le persone giuridiche o altre imprese che intendono prestare servizi per le cripto-attività presentano la domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

a)

il nome, compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata, l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, il sito web gestito da tale prestatore, un indirizzo di posta elettronica di contatto, un numero di telefono di contatto e il suo indirizzo fisico;

b)

la forma giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente;

c)

lo statuto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, ove applicabile;

d)

un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;

e)

la prova che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente soddisfa i requisiti per le tutele prudenziali di cui all’articolo 67;

f)

una descrizione dei dispositivi di governance del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente;

g)

la prova che i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare detto prestatore;

h)

l’identità di qualsiasi azionista e socio, siano essi diretti o indiretti, che detiene partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e gli importi di tali partecipazioni, nonché la prova che tali persone possiedono sufficienti requisiti di onorabilità;

i)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure per individuare, valutare e gestire i rischi, inclusi i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, e del piano di continuità operativa del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente;

j)

la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza e una descrizione della stessa in linguaggio non tecnico;

k)

una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi del cliente;

l)

una descrizione delle procedure del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente per il trattamento dei reclami;

m)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti, una descrizione della politica di custodia e amministrazione;

n)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione e della procedura e del sistema per individuare gli abusi di mercato;

o)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività, una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente propone di scambiare con fondi o con altre cripto-attività;

p)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende eseguire ordini di cripto-attività per conto di clienti, una descrizione della politica di esecuzione;

q)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare consulenza sulle cripto-attività o prestare servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività, una prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi;

r)

se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti, informazioni sulle modalità con cui saranno prestati tali servizi di trasferimento;

s)

il tipo di cripto-attività cui fa riferimento il servizio per le cripto-attività.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettere g) e h), un prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente fornisce la prova di tutti gli elementi seguenti:

a)

per tutti i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

b)

che i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare il prestatore di servizi per le cripto-attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

c)

per tutti gli azionisti e soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.

4.   Le autorità competenti non impongono al prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente di fornire qualsiasi informazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo già ricevuta nell’ambito delle rispettive procedure di autorizzazione a norma della direttiva 2009/110/CE, della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2015/2366, o del diritto nazionale applicabile ai servizi per le cripto-attività prima del 29 giugno 2023, a condizione che tali informazioni o documenti precedentemente presentati siano ancora aggiornati.

5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 103

Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA

1.   Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l’ESMA può vietare o limitare temporaneamente:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica o di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ESMA.

2.   L’ESMA adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il divieto o la restrizione proposti sono volti a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

b)

i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell’Unione alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività pertinenti non affrontano la minaccia in questione;

c)

un’ autorità_competente pertinente non ha adottato misure per affrontare la minaccia in questione o le misure adottate non affrontano tale minaccia in maniera adeguata.

3.   Quando adotta una misura a norma del paragrafo 1, l’ESMA garantisce che la misura:

a)

non abbia un effetto negativo sull’efficienza dei mercati delle cripto-attività o sui possessori di cripto-attività o i clienti destinatari di servizi per le cripto-attività che sia sproporzionato rispetto ai suoi benefici; e

b)

non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

Quando le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 105, l’ESMA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere un parere di cui all’articolo 106, paragrafo 2.

4.   Prima di decidere di adottare una misura a norma del paragrafo 1, l’ESMA notifica alle autorità competenti pertinenti la misura che intende adottare.

5.   L’ESMA pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di adottare una misura a norma del paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività compiute dopo l’entrata in vigore della misura.

6.   L’ESMA riesamina il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata che valuta l’impatto sui consumatori, l’ESMA può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.

7.   Le misure adottate dall’ESMA a norma del presente articolo prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata dalle autorità competenti pertinenti sulla stessa questione.

8.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ESMA deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione ai fini del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

Articolo 104

Poteri di intervento temporaneo dell’ABE

1.   Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l’ABE può vietare o limitare temporaneamente:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica o di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o ai token_di_moneta_elettronica.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ABE.

2.   L’ABE adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il divieto o la restrizione proposti sono volti a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

b)

i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell’Unione ai pertinenti token collegati ad attività, ai token_di_moneta_elettronica o ai servizi per le cripto-attività a essi correlati non affrontano la minaccia in questione;

c)

un’ autorità_competente pertinente non ha adottato misure per affrontare la minaccia in questione o le misure adottate non affrontano tale minaccia in maniera adeguata.

3.   Quando adotta una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE garantisce che la misura:

a)

non abbia un effetto negativo sull’efficienza dei mercati delle cripto-attività o sui possessori di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica o i clienti destinatari di servizi per cripto-attività che sia sproporzionato rispetto ai suoi benefici; e

b)

non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

Quando le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 105, l’ABE può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere un parere di cui all’articolo 106, paragrafo 2.

4.   Prima di decidere di adottare una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE notifica all’ autorità_competente pertinente la misura che intende adottare.

5.   L’ABE pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di adottare una misura a norma del paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività compiute dopo l’entrata in vigore della misura.

6.   L’ABE riesamina il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata che valuta l’impatto sui consumatori, l’ABE può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.

7.   Le misure adottate dall’ABE a norma del presente articolo prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata dall’ autorità_competente pertinente sulla stessa questione.

8.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ABE deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione ai fini del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.


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"Bitcoin: come incassare cripto"