Regolamento art
MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT
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Index & defs
- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Ambito di applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 5 Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 6 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 7 Comunicazioni di marketing
- Articolo 8 Notifica del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing
- Articolo 9 Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing
- Articolo 10 Risultato dell’offerta al pubblico e disposizioni di salvaguardia
- Articolo 11 Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 12 Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e delle comunicazioni di marketing pubblicate
- Articolo 13 Diritto di recesso
- Articolo 14 Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 15 Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 16 Autorizzazione
- Articolo 17 Requisiti per gli enti creditizi
- Articolo 18 Domanda di autorizzazione
- Articolo 19 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività
- Articolo 20 Valutazione della domanda di autorizzazione
- Articolo 21 Concessione o rifiuto dell’autorizzazione
- Articolo 22 Comunicazione sui token collegati ad attività
- Articolo 23 Restrizioni all’emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio
- Articolo 24 Revoca dell’autorizzazione
- Articolo 25 Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività
- Articolo 26 Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 27 Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività
- Articolo 28 Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 29 Comunicazioni di marketing
- Articolo 30 Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività
- Articolo 31 Procedure di trattamento dei reclami
- Articolo 32 Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
- Articolo 33 Notifica delle modifiche all’organo di amministrazione
- Articolo 34 Dispositivi di governance
- Articolo 35 Requisiti di fondi propri
- Articolo 36 Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività
- Articolo 37 Custodia delle attività di riserva
- Articolo 38 Investimento della riserva di attività
- Articolo 39 Diritto di rimborso
- Articolo 40 Divieto di concedere interessi
- Articolo 41 Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
- Articolo 42 Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
- Articolo 43 Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
- Articolo 44 Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
- Articolo 45 Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi
- Articolo 46 Piano di risanamento
- Articolo 47 Piano di rimborso
- Articolo 48 Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica
- Articolo 49 Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica
- Articolo 50 Divieto di concedere interessi
- Articolo 51 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica
- Articolo 52 Responsabilità degli emittenti di token di moneta elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 53 Comunicazioni di marketing
- Articolo 54 Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica
- Articolo 55 Piani di risanamento e di rimborso
- Articolo 56 Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi
- Articolo 57 Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi
- Articolo 58 Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica
- Articolo 59 Autorizzazione
- Articolo 60 Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie
- Articolo 61 Prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente
- Articolo 62 Domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività
- Articolo 63 Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell’autorizzazione
- Articolo 64 Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività
- Articolo 65 Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività
- Articolo 66 Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti
- Articolo 67 Requisiti prudenziali
- Articolo 68 Dispositivi di governance
- Articolo 69 Informazioni da trasmettere alle autorità competenti
- Articolo 70 Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti
- Articolo 71 Procedure di trattamento dei reclami
- Articolo 72 Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
- Articolo 73 Esternalizzazione
- Articolo 74 Liquidazione ordinata dei prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 75 Prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 76 Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- Articolo 77 Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- Articolo 78 Esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 79 Collocamento di cripto-attività
- Articolo 80 Ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 81 Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività
- Articolo 82 Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 83 Valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 84 Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 85 Individuazione di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi
- Articolo 86 Ambito di applicazione delle norme in materia di abusi di mercato
- Articolo 87 Informazioni privilegiate
- Articolo 88 Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate
- Articolo 89 Divieto di abuso di informazioni privilegiate
- Articolo 90 Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate
- Articolo 91 Divieto di manipolazione del mercato
- Articolo 92 Prevenzione e individuazione di abusi di mercato
- Articolo 93 Autorità competenti
- Articolo 94 Poteri delle autorità competenti
- Articolo 95 Cooperazione tra autorità competenti
- Articolo 96 Cooperazione con l’ABE e l’ESMA
- Articolo 97 Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività
- Articolo 98 Cooperazione con altre autorità
- Articolo 99 Dovere di informazione
- Articolo 100 Segreto d’ufficio
- Articolo 101 Protezione dei dati
- Articolo 102 Provvedimenti cautelari
- Articolo 103 Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA
- Articolo 104 Poteri di intervento temporaneo dell’ABE
- Articolo 105 Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti
- Articolo 106 Coordinamento con l’ESMA o l’ABE
- Articolo 107 Cooperazione con i paesi terzi
- Articolo 108 Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti
- Articolo 109 Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 110 Registro delle entità non conformi che prestano servizi per le cripto-attività
- Articolo 111 Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
- Articolo 112 Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
- Articolo 113 Diritto di impugnazione
- Articolo 114 Pubblicazione delle decisioni
- Articolo 115 Segnalazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative all’ESMA e all’ABE
- Articolo 116 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Articolo 117 Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi
- Articolo 118 Comitato per le cripto-attività dell’ABE
- Articolo 119 Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
- Articolo 120 Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
- Articolo 121 Segreto professionale degli operatori del diritto
- Articolo 122 Richiesta di informazioni
- Articolo 123 Poteri generali di indagine
- Articolo 124 Ispezioni in loco
- Articolo 125 Scambio di informazioni
- Articolo 126 Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l’ABE e i paesi terzi
- Articolo 127 Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi
- Articolo 128 Cooperazione con altre autorità
- Articolo 129 Segreto d’ufficio
- Articolo 130 Misure di vigilanza dell’ABE
- Articolo 131 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 132 Penalità di mora
- Articolo 133 Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora
- Articolo 134 Norme procedurali per adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 135 Audizione delle persone interessate
- Articolo 136 Riesame della Corte di giustizia
- Articolo 137 Commissioni per attività di vigilanza
- Articolo 138 Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti
- Articolo 139 Esercizio della delega
- Articolo 140 Relazioni sull’applicazione del presente regolamento
- Articolo 141 Relazione annuale dell’ESMA sugli sviluppi del mercato
- Articolo 142 Relazione sugli ultimi sviluppi in materia di cripto-attività
- Articolo 143 Misure transitorie
- Articolo 144 Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010
- Articolo 145 Modifica del regolamento (UE) n. 1095/2010
- Articolo 146 Modifica della direttiva 2013/36/UE
- Articolo 147 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 148 Recepimento delle modifiche delle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937
- Articolo 149 Entrata in vigore e applicazione
- tecnologia a registro distribuito (DLT)
- registro distribuito
- meccanismo di consenso
- nodo di rete DLT
- cripto-attività
- token collegato ad attività
- token di moneta elettronica
- valuta ufficiale
- utility token
- emittente
- emittente richiedente
- offerta al pubblico
- offerente
- fondi
- prestatore di servizi per le cripto-attività
- servizio per le cripto-attività
- prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- scambio di cripto-attività con fondi
- scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- collocamento di cripto-attività
- ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- prestazione di consulenza sulle cripto-attività
- prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività
- prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti
- organo di amministrazione
- ente creditizio
- impresa di investimento
- investitori qualificati
- stretti legami
- riserva di attività
- Stato membro d’origine
- Stato membro ospitante
- autorità competente
- partecipazione qualificata
- detentore al dettaglio
- interfaccia online
- cliente
- negoziazione matched principal
- servizi di pagamento
- prestatore di servizi di pagamento
- istituto di moneta elettronica
- moneta elettronica
- dati personali
- istituto di pagamento
- società di gestione di OICVM
- gestore di fondi di investimento alternativi
- strumento finanziario
- deposito
- deposito strutturato
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea
- La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.
- cripto-attività 26
- servizi 26
- prestatore 25
- richiedente 21
- autorità 20
- competenti 17
- valutazione 7
- domanda 7
- informazioni 7
- lavorativi 6
- giorni 6
- disposizioni 5
- all’articolo 5
- dell’articolo 5
- periodo 5
- data 4
- norma 4
- le 4
- ricevimento 4
- richiesta 3
- denaro 3
- organo_di_amministrazione 3
- finanziamento 3
- terrorismo 3
- possono 3
- l’esma 3
- un’autorizzazione 3
- l’articolo 3
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- qualsiasi 3
- riciclaggio 3
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- decisione 3
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- dell’autorizzazione 3
- entro 3
- cinque 2
- stesse 2
- iscritto 2
- presente 2
- diritto 2
- soggetto 2
- nazionale 2
- emanano 2
Articolo 63
Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell’autorizzazione
1. Le autorità competenti informano per iscritto prontamente e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente di aver ricevuto la stessa.
2. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, le autorità competenti valutano la completezza di tale domanda verificando che siano state presentate le informazioni elencate all’articolo 62, paragrafo 2.
Laddove la domanda non sia completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente deve fornire le informazioni mancanti.
3. Le autorità competenti possono rifiutarsi di riesaminare le domande laddove tali domande rimangano incomplete dopo il termine da esse fissato a norma del paragrafo 2, secondo comma.
4. Una volta che una domanda è completa, le autorità competenti ne informano tempestivamente il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente.
5. Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano le autorità competenti di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente è in una delle seguenti posizioni in relazione a un ente_creditizio, un depositario centrale di titoli, un’ impresa_di_investimento, un operatore di mercato, una società di gestione di un OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi, un istituto_di_pagamento, un’impresa di assicurazione, un istituto_di_moneta_elettronica o un ente pensionistico aziendale o professionale, autorizzati nell’altro Stato membro in questione:
a) | è una sua filiazione; |
b) | è una filiazione dell’impresa madre di tale soggetto; o |
c) | è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano tale soggetto. |
6. Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti:
a) | possono consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e le unità di informazione finanziaria, al fine di verificare che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non sia stato oggetto di un’indagine su comportamenti in rapporto con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo; |
b) | garantiscono che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente che gestisce sedi o ricorre a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio individuati a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 sia conforme alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 45, paragrafi 3 e 5, della suddetta direttiva; |
c) | garantiscono, se del caso, che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente abbia messo in atto procedure adeguate per conformarsi alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 18 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849. |
7. Quando sussistono stretti_legami tra il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l’autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
8. Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente ha stretti_legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’esercizio efficace delle loro funzioni di vigilanza.
9. Entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente rispetta le disposizioni di cui al presente titolo e adottano una decisione, pienamente motivata, di concessione o rifiuto dell’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività. Le autorità competenti notificano la loro decisione al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla data di tale decisione. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare.
10. Le autorità competenti rifiutano un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività se sussistono motivi oggettivi e dimostrabili per ritenere che:
a) | l’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possa mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa del prestatore, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato, o possa esporre il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente a un grave rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo; |
b) | i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di cui all’articolo 68, paragrafo 1; |
c) | gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di sufficiente onorabilità di cui all’articolo 68, paragrafo 2; |
d) | il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfi o rischi di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo. |
11. L’ESMA e l’ABE emanano congiuntamente, in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti relativi alla valutazione dell’idoneità dei membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente.
L’ESMA e l’ABE emanano gli orientamenti di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
12. Durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 ed entro il 20o giorno lavorativo di tale periodo, le autorità competenti possono chiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per completare la valutazione. Tale richiesta è presentata per iscritto al prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente precisando le informazioni supplementari necessarie.
Il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni mancanti presentata dalle autorità competenti e il ricevimento, da parte delle stesse, della relativa risposta del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di completamento o chiarimento delle informazioni presentata dalle autorità competenti è a discrezione di dette autorità ma non comporta una sospensione del periodo di valutazione di cui al paragrafo 9.
13. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5. Le autorità competenti informano altresì l’ESMA di ogni rifiuto o autorizzazione. L’ESMA rende disponibili le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 5, nel registro di cui a tale articolo, entro la data di inizio della prestazione dei servizi di cripto-attività.
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