Regolamento art
MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT
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Index & defs
- 1 Articolo 2 Ambito di applicazione
- 1 Articolo 42 Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
- 1 Articolo 80 Ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- 1 Articolo 84 Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività
- tecnologia a registro distribuito (DLT)
- registro distribuito
- meccanismo di consenso
- nodo di rete DLT
- cripto-attività
- token collegato ad attività
- token di moneta elettronica
- valuta ufficiale
- utility token
- emittente
- emittente richiedente
- offerta al pubblico
- offerente
- fondi
- prestatore di servizi per le cripto-attività
- servizio per le cripto-attività
- prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- scambio di cripto-attività con fondi
- scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- collocamento di cripto-attività
- ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- prestazione di consulenza sulle cripto-attività
- prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività
- prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti
- organo di amministrazione
- ente creditizio
- impresa di investimento
- investitori qualificati
- stretti legami
- riserva di attività
- Stato membro d’origine
- Stato membro ospitante
- autorità competente
- partecipazione qualificata
- detentore al dettaglio
- interfaccia online
- cliente
- negoziazione matched principal
- servizi di pagamento
- prestatore di servizi di pagamento
- istituto di moneta elettronica
- moneta elettronica
- dati personali
- istituto di pagamento
- società di gestione di OICVM
- gestore di fondi di investimento alternativi
- strumento finanziario
- deposito
- deposito strutturato
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea
- La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.
- cripto-attività 23
- acquisizione 18
- progetto 16
- regolamento 16
- presente 16
- servizi 12
- all’articolo 10
- acquirente 8
- candidato 8
- informazioni 8
- clienti 8
- valutazione 8
- ordini 7
- progetti 6
- primo 6
- direttiva 6
- europeo 6
- norme 6
- tecniche 6
- dell’articolo 6
- regolamentazione 6
- prestatori 5
- criteri 5
- prestatore 5
- finanziaria 5
- il 5
- autorità_competente 4
- sensi 4
- autorità 4
- reputazione 4
- effettuare 4
- parlamento 4
- relazione 4
- consentono 4
- fondati 4
- attività 4
- l’ 4
- motivi 4
- consiglio 4
- ricevono 4
- conto 4
- contenuto 4
- rispettare 4
- base 4
- solidità 4
- stati 4
- membri 4
- condizioni 3
- conformemente 3
- seguenti: 3
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’ offerta_al_pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) | alle persone che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri; |
b) | ai curatori o agli amministratori che agiscono nel corso di una procedura di insolvenza, salvo ai fini dell’articolo 47; |
c) | alla BCE, alle banche centrali degli Stati membri ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri; |
d) | alla Banca europea per gli investimenti e alle sue controllate; |
e) | al Fondo europeo di stabilità finanziaria e al meccanismo europeo di stabilità; |
f) | alle organizzazioni internazionali pubbliche. |
3. Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività.
4. Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che rientrano in una o più delle definizioni seguenti:
a) | strumenti finanziari; |
b) | depositi, compresi i depositi strutturati; |
c) | fondi, eccetto ove siano qualificabili come token_di_moneta_elettronica; |
d) | posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402; |
e) | prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencati negli allegati I e II della direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27) o contratti di riassicurazione e retrocessione di cui alla stessa direttiva; |
f) | i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi; |
g) | gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) o della direttiva 2009/138/CE; |
h) | i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; |
i) | un prodotto pensionistico individuale paneuropeo come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio (29); |
j) | regimi di sicurezza sociale contemplati dal regolamento (CE) n. 883/2004 (30) e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). |
5. Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA elabora, ai fini del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle condizioni e sui criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari.
6. Il presente regolamento fa salvo il regolamento (UE) n. 1024/2013.
Articolo 42
Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
1. Nell’effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, l’ autorità_competente valuta l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, sulla base di tutti i criteri seguenti:
a) | la reputazione del candidato acquirente; |
b) | la reputazione, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di qualsiasi persona che, in seguito al progetto di acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività; |
c) | la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in relazione al tipo di attività prevista ed esercitata per quanto riguarda l’ emittente del token_collegato_ad_attività nel quale si intende effettuare il progetto di acquisizione; |
d) | se l’ emittente del token_collegato_ad_attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo; |
e) | l’esistenza di fondati motivi per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio. |
2. L’ autorità_competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sussistono fondati motivi per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell’articolo 41, paragrafo 4, sono incomplete o false.
3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione_qualificata che deve essere acquisito a norma del presente regolamento e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
4. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto dettagliato delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, primo comma. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e al progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1.
L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 5
Token collegati ad attività significativi
Articolo 80
Ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che ricevono e trasmettono ordini di cripto-attività per conto di clienti istituiscono e attuano procedure e dispositivi che consentono la trasmissione tempestiva e corretta degli ordini dei clienti ai fini dell’esecuzione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività o a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che ricevono e trasmettono ordini di cripto-attività per conto di clienti non ricevono alcuna remunerazione né alcuno sconto o beneficio non monetario per il fatto di canalizzare gli ordini dei clienti ricevuti dai clienti verso una specifica piattaforma di negoziazione di cripto-attività o verso un altro prestatore di servizi per le cripto-attività.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che ricevono e trasmettono ordini di cripto-attività per conto di clienti non abusano delle informazioni relative agli ordini pendenti dei clienti e adottano tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso improprio di tali informazioni da parte dei loro dipendenti.
Articolo 84
Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività
1. Nell’effettuare la valutazione di cui all’articolo 83, paragrafo 4, l’ autorità_competente valuta l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1, sulla base di tutti i criteri seguenti:
a) | la reputazione del candidato acquirente; |
b) | la reputazione, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di qualsiasi persona che, in seguito al progetto di acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività del prestatore di servizi per le cripto-attività; |
c) | la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in relazione al tipo di attività prevista ed esercitata per quanto riguarda il prestatore di servizi per le cripto-attività nel quale si intende effettuare il progetto di acquisizione; |
d) | se il prestatore di servizi per le cripto-attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo; |
e) | l’esistenza di fondati motivi per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio. |
2. L’ autorità_competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se in base ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sussistono fondati motivi per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell’articolo 83, paragrafo 4, sono incomplete o false.
3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello di partecipazione_qualificata che deve essere acquisito a norma del presente regolamento e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
4. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto dettagliato delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 83, paragrafo 4, primo comma. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e al progetto di acquisizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 5
Prestatori di servizi per le cripto-attività significativi
whereas
"BAT: gestire criptovalute in un wallet con la sola pubblicità"