Regolamento art
MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT
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Index & defs
- 1 Articolo 38 Investimento della riserva di attività
- 1 Articolo 40 Divieto di concedere interessi
- 1 Articolo 43 Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
- 1 Articolo 48 Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica
- 1 Articolo 50 Divieto di concedere interessi
- tecnologia a registro distribuito (DLT)
- registro distribuito
- meccanismo di consenso
- nodo di rete DLT
- cripto-attività
- token collegato ad attività
- token di moneta elettronica
- valuta ufficiale
- utility token
- emittente
- emittente richiedente
- offerta al pubblico
- offerente
- fondi
- prestatore di servizi per le cripto-attività
- servizio per le cripto-attività
- prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- scambio di cripto-attività con fondi
- scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- collocamento di cripto-attività
- ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- prestazione di consulenza sulle cripto-attività
- prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività
- prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti
- organo di amministrazione
- ente creditizio
- impresa di investimento
- investitori qualificati
- stretti legami
- riserva di attività
- Stato membro d’origine
- Stato membro ospitante
- autorità competente
- partecipazione qualificata
- detentore al dettaglio
- interfaccia online
- cliente
- negoziazione matched principal
- servizi di pagamento
- prestatore di servizi di pagamento
- istituto di moneta elettronica
- moneta elettronica
- dati personali
- istituto di pagamento
- società di gestione di OICVM
- gestore di fondi di investimento alternativi
- strumento finanziario
- deposito
- deposito strutturato
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea
- La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.
- attività 31
- token_collegato_ad_attività 29
- emittente 23
- collegati 22
- token 22
- token_di_moneta_elettronica 19
- emittenti 14
- decisione 12
- presente 12
- dell’ 12
- dell’articolo 11
- autorità_competente 11
- cripto-attività 11
- norma 11
- rischio 11
- l’ 10
- l’abe 10
- informazioni 8
- interessi 8
- notifica 8
- membro 7
- all’ 7
- finanziari 7
- lavorativi 7
- strumenti 7
- criteri 7
- giorni 7
- significativo 7
- regolamento 6
- servizi 6
- direttiva 6
- almeno 6
- riserva_di_attività 6
- classificare 6
- concentrazione 6
- significativi 5
- //ce 5
- data 5
- conformemente 5
- considerati 5
- negoziazione 5
- i 5
- competenti 5
- autorità 5
- mercato 5
- stabiliti 5
- primo 5
- stato_membro_d’origine 5
- periodo 5
- banca 5
Articolo 38
Investimento della riserva_di_attività
1. Gli emittenti di token collegati ad attività che investono una parte della riserva_di_attività investono tali attività unicamente in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi. Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi.
2. Le quote di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono considerate attività con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi ai fini del paragrafo 1, se tale OICVM investe unicamente in attività quali ulteriormente specificate dall’ABE in conformità del paragrafo 5 e se l’ emittente del token_collegato_ad_attività garantisce che la riserva_di_attività sia investita in modo tale da ridurre al minimo il rischio di concentrazione.
3. Gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva_di_attività sono detenuti in custodia a norma dell’articolo 37.
4. Tutti i profitti o le perdite, comprese le fluttuazioni del valore degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, e i rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva_di_attività sono a carico dell’ emittente del token_collegato_ad_attività.
5. L’ABE, in cooperazione l’ESMA e la BCE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e che presentano un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di contrazione minimi di cui al paragrafo 1. Nello specificare tali strumenti finanziari, l’ABE tiene conto:
a) | dei vari tipi di attività cui può fare riferimento un token_collegato_ad_attività; |
b) | della correlazione tra le attività cui fa riferimento il token_collegato_ad_attività e gli strumenti finanziari altamente liquidi in cui l’ emittente può investire; |
c) | del requisito di copertura della liquidità di cui all’articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e quale ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (41); |
d) | dei vincoli alla concentrazione che impediscono all’ emittente di:
|
Ai fini del primo comma, lettera d), punto i), l’ABE definisce limiti adeguati per determinare i requisiti di concentrazione. Tali limiti tengono conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 40
Divieto di concedere interessi
1. Gli emittenti di token collegati ad attività non concedono interessi in relazione ai token collegati ad attività.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività non concedono interessi quando prestano servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi remunerazione o altri benefici legati alla durata del periodo di detenzione dei token collegati ad attività da parte del possessore degli stessi sono considerati interessi. Ciò include la compensazione netta o gli sconti, con un effetto equivalente a quello di un interesse percepito dal possessore di token collegati ad attività, direttamente dall’ emittente o da soggetti terzi, e direttamente associati ai token collegati ad attività oppure derivanti dalla remunerazione o la tariffazione di altri prodotti.
CAPO 4
Acquisizioni di emittenti di token collegati ad attività
Articolo 43
Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
1. I criteri per classificare i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi sono i seguenti, quali ulteriormente specificati dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 11:
a) | il numero di possessori del token_collegato_ad_attività è superiore a 10 milioni; |
b) | il valore del token_collegato_ad_attività emesso, la sua capitalizzazione di mercato o l’entità della riserva_di_attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività è superiore a 5 000 000 000 EUR; |
c) | il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni in tale token_collegato_ad_attività giornalieri nel periodo pertinente sono rispettivamente superiori a 2,5 milioni di operazioni e a 500 000 000 EUR; |
d) | l’ emittente del token_collegato_ad_attività è un fornitore di servizi di piattaforma di base designato come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (43); |
e) | la rilevanza delle attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività su scala internazionale, compreso l’impiego del token_collegato_ad_attività per i pagamenti e le rimesse; |
f) | l’interconnessione del token_collegato_ad_attività o dei suoi emittenti con il sistema finanziario; |
g) | il fatto che lo stesso emittente emetta almeno un token_collegato_ad_attività o token_di_moneta_elettronica aggiuntivo e presti almeno un servizio per le cripto-attività. |
2. L’ABE classifica i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi se almeno tre dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatti:
a) | durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, successiva all’autorizzazione a norma dell’articolo 21, o dopo l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17; o |
b) | durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. |
3. Se diversi emittenti emettono lo stesso token_collegato_ad_attività, il soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.
4. Le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.
Qualora l’ emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o qualora il token_collegato_ad_attività si riferisca a una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.
5. Laddove concluda che un token_collegato_ad_attività soddisfi i criteri stabiliti al paragrafo 1 in conformità del paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare il token_collegato_ad_attività come token_collegato_ad_attività significativo e lo notifica all’ emittente di tale token_collegato_ad_attività, all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.
Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell’ABE per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.
6. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_collegato_ad_attività come un token_collegato_ad_attività significativo 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 5 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività e la rispettiva autorità_competente.
7. Se un token_collegato_ad_attività è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 6, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’ emittente di tale token_collegato_ad_attività significativo sono trasferite dall’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente all’ABE entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di tale decisione.
L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.
8. Ogni anno l’ABE valuta la classificazione dei token collegati ad attività significativi sulla base delle informazioni disponibili, comprese dalle relazioni di cui al paragrafo 4 o dalle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 22.
Laddove concluda che taluni token collegati ad attività non soddisfino più i criteri stabiliti al paragrafo 1, conformemente al paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più i token collegati ad attività come significativi e lo notifica agli emittenti di tali token collegati ad attività, all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello tale Stato membro interessato.
Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale di cui al paragrafo 4, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.
9. L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token_collegato_ad_attività come significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di tali token collegati ad attività e la rispettiva autorità_competente.
10. Se un token_collegato_ad_attività non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’ emittente di tale token_collegato_ad_attività sono trasferite dall’ABE all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale decisione.
L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.
11. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1, sulla cui base classificare come significativo un token_collegato_ad_attività, e sulla cui base determinare:
a) | le circostanze in cui le attività dell’ emittente del token_collegato_ad_attività sono considerate significative su scala internazionale al di fuori dell’Unione; |
b) | le circostanze in cui i token collegati ad attività e i loro emittenti sono considerati interconnessi con il sistema finanziario; |
c) | il contenuto e il formato delle informazioni fornite dalle autorità competenti all’ABE e alla BCE a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e dell’articolo 56, paragrafo 3. |
Articolo 48
Requisiti per l’ offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token_di_moneta_elettronica
1. Una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di un token_di_moneta_elettronica, all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica e:
a) | sia autorizzata quale ente_creditizio o istituto_di_moneta_elettronica; e |
b) | abbia notificato un White Paper sulle cripto-attività all’ autorità_competente e abbia pubblicato un White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 51. |
Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’ emittente, altre persone possono offrire al pubblico il token_di_moneta_elettronica o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 50 e 53.
2. I token_di_moneta_elettronica sono considerati moneta_elettronica.
Un token_di_moneta_elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta_ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione.
3. I titoli II e III della direttiva 2009/110/CE si applicano ai token_di_moneta_elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo.
4. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli emittenti di token_di_moneta_elettronica che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE.
5. Il presente titolo, ad eccezione del paragrafo 7 del presente articolo e dell’articolo 51, non si applica relativamente ai token_di_moneta_elettronica esentati a norma dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE.
6. Gli emittenti di token_di_moneta_elettronica notificano alla rispettiva autorità_competente l’intenzione di offrire al pubblico tali token_di_moneta_elettronica o di chiedere la loro ammissione alla negoziazione almeno 40 giorni lavorativi prima della data dell’ offerta_al_pubblico o della richiesta di ammissione alla negoziazione.
7. In caso di applicazione dei paragrafi 4 o 5, gli emittenti di token_di_moneta_elettronica redigono un White Paper sulle cripto-attività e lo notificano all’ autorità_competente in conformità dell’articolo 51.
Articolo 50
Divieto di concedere interessi
1. In deroga all’articolo 12 della direttiva 2009/110/CE, gli emittenti di token_di_moneta_elettronica non concedono interessi in relazione ai token_di_moneta_elettronica.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività non concedono interessi quando prestano servizi per le cripto-attività relativi a token_di_moneta_elettronica.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi remunerazione o altro beneficio legati alla durata del periodo di detenzione di un token_di_moneta_elettronica da parte del suo possessore sono considerati interessi. Ciò include la compensazione netta o gli sconti aventi un effetto equivalente a quello di un interesse percepiti dal possessore del token_di_moneta_elettronica direttamente dall’ emittente o da soggetti terzi, e direttamente associati al token_di_moneta_elettronica, oppure attraverso la remunerazione o la tariffazione di altri prodotti.
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