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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 80

Ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che ricevono e trasmettono ordini di cripto-attività per conto di clienti istituiscono e attuano procedure e dispositivi che consentono la trasmissione tempestiva e corretta degli ordini dei clienti ai fini dell’esecuzione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività o a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che ricevono e trasmettono ordini di cripto-attività per conto di clienti non ricevono alcuna remunerazione né alcuno sconto o beneficio non monetario per il fatto di canalizzare gli ordini dei clienti ricevuti dai clienti verso una specifica piattaforma di negoziazione di cripto-attività o verso un altro prestatore di servizi per le cripto-attività.

3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che ricevono e trasmettono ordini di cripto-attività per conto di clienti non abusano delle informazioni relative agli ordini pendenti dei clienti e adottano tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso improprio di tali informazioni da parte dei loro dipendenti.

Articolo 87

Informazioni privilegiate

1.   Ai fini del presente regolamento, per informazioni privilegiate si intende:

a)

informazioni di natura precisa, che non sono state rese pubbliche e che riguardano, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di cripto-attività, offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o una o più cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali cripto-attività o sul prezzo di una cripto-attività collegata;

b)

nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti, s’intende anche le informazioni di natura precisa trasmesse da un cliente e connesse agli ordini pendenti in cripto-attività del cliente, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti, offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o una o più cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali cripto-attività o sul prezzo di una cripto-attività collegata.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che le informazioni sono di natura precisa se esse fanno riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tali informazioni sono sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detta serie di circostanze o di detto evento sui prezzi delle cripto-attività. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate come informazioni di natura precisa la futura circostanza o il futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della futura circostanza o del futuro evento.

3.   Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati al paragrafo 2 riguardo alle informazioni privilegiate.

4.   Ai fini del paragrafo 1, per informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi delle cripto-attività s’intende le informazioni che un possessore di cripto-attività ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni d’investimento.

Articolo 137

Commissioni per attività di vigilanza

1.   L’ABE impone commissioni sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi. Dette commissioni coprono i costi sostenuti dall’ABE per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi conformemente agli articoli 117 e 119, nonché per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgimento delle attività previste a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega dei compiti conformemente all’articolo 138.

2.   L’importo delle commissioni addebitate a un singolo emittente di un token_collegato_ad_attività significativo è proporzionato alle dimensioni delle sue attività di riserva e copre tutti i costi sostenuti dall’ABE per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

L’importo delle commissioni addebitate a un singolo emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo è proporzionato al volume del token_di_moneta_elettronica emesso in cambio di fondi e copre tutti i costi derivanti dall’esecuzione delle funzioni di vigilanza dell’ABE ai sensi del presente regolamento, compreso il rimborso di qualsiasi costo sostenuto come conseguenza dell’esecuzione di tali funzioni.

3.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 139 entro il 30 giugno 2024 al fine di integrare il presente regolamento per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento e la metodologia per calcolare l’importo massimo per soggetto di cui al paragrafo 2 del presente articolo che può essere addebitato dall’ABE.


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Uno dei temi trattati:
"Quando mi possono servire i Bitcoin "