Regolamento art
MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT
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Index & defs
- tecnologia a registro distribuito (DLT)
- registro distribuito
- meccanismo di consenso
- nodo di rete DLT
- cripto-attività
- token collegato ad attività
- token di moneta elettronica
- valuta ufficiale
- utility token
- emittente
- emittente richiedente
- offerta al pubblico
- offerente
- fondi
- prestatore di servizi per le cripto-attività
- servizio per le cripto-attività
- prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- scambio di cripto-attività con fondi
- scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- collocamento di cripto-attività
- ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- prestazione di consulenza sulle cripto-attività
- prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività
- prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti
- organo di amministrazione
- ente creditizio
- impresa di investimento
- investitori qualificati
- stretti legami
- riserva di attività
- Stato membro d’origine
- Stato membro ospitante
- autorità competente
- partecipazione qualificata
- detentore al dettaglio
- interfaccia online
- cliente
- negoziazione matched principal
- servizi di pagamento
- prestatore di servizi di pagamento
- istituto di moneta elettronica
- moneta elettronica
- dati personali
- istituto di pagamento
- società di gestione di OICVM
- gestore di fondi di investimento alternativi
- strumento finanziario
- deposito
- deposito strutturato
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea
- La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.
- cripto-attività 43
- servizi 27
- prestatore 18
- piano 14
- risanamento 14
- emittente 13
- autorità_competente 11
- l’ 9
- fondi 7
- autorità 7
- prestatori 7
- clienti 6
- notifica 6
- l’autorizzazione 6
- all’ 5
- competenti 5
- data 5
- i 5
- condizioni 5
- dell’autorizzazione 5
- requisiti 5
- caso 4
- mesi 4
- scambiano 4
- membro 4
- qualsiasi 4
- dell’ 4
- norma 4
- token_collegato_ad_attività 4
- possono 4
- attività 4
- giorni 3
- scambio 3
- nell’altro 3
- autorizzato 3
- determinato 3
- operazioni 3
- prezzo 3
- dispositivi 3
- misure 3
- autorizzazione 3
- dell’articolo 3
- questione 3
- le 3
- revocare 3
- un’autorizzazione 3
- procedure 3
- l’esma 3
- applicabili 3
- conformità 3
Articolo 46
Piano di risanamento
1. Un emittente di un token_collegato_ad_attività elabora e mantiene un piano di risanamento che prevede l’adozione di misure da parte dell’ emittente per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva_di_attività nei casi in cui l’ emittente non rispetta tali requisiti.
Il piano di risanamento include inoltre il mantenimento dei servizi dell’ emittente relativi al token_collegato_ad_attività, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.
Il piano di risanamento include condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento nonché un’ampia gamma di opzioni di risanamento, tra cui:
a) | commissioni di liquidità sui rimborsi; |
b) | limiti all’importo del token_collegato_ad_attività che può essere rimborsato in qualsiasi giorno lavorativo; |
c) | sospensione dei rimborsi. |
2. L’ emittente del token_collegato_ad_attività notifica il piano di risanamento all’ autorità_competente entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o entro sei mesi dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17. L’ autorità_competente chiede di apportare modifiche al piano di risanamento ove necessario per garantirne la corretta attuazione, e notifica all’ emittente la sua decisione di chiedere tali modifiche entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica del piano. Tale decisione è attuata dall’ emittente entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. L’ emittente riesamina e aggiorna periodicamente il piano di risanamento.
Se del caso, l’ emittente notifica il piano di risanamento anche alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale, parallelamente all’ autorità_competente.
3. Se l’ emittente non rispetta i requisiti applicabili alla riserva_di_attività a norma del capo 3 del presente titolo o, a causa di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che nel prossimo futuro non rispetti tali requisiti, l’ autorità_competente, al fine di garantire il rispetto dei requisiti applicabili, ha il potere di imporre all’ emittente di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento o di aggiornare tale piano di risanamento qualora le circostanze siano diverse dalle ipotesi contenute nel piano di risanamento iniziale e di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano aggiornato entro un determinato arco di tempo.
4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, l’ autorità_competente ha il potere di sospendere temporaneamente il rimborso dei token collegati ad attività, a condizione che la sospensione sia giustificata alla luce degli interessi dei possessori di token collegati ad attività e della stabilità finanziaria.
5. Se del caso, l’ autorità_competente notifica alle autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale dell’ emittente ogni misura adottata conformemente ai paragrafi 3 e 4.
6. L’ABE, previa consultazione dell’ESMA, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare il formato del piano di risanamento e le informazioni da fornire.
Articolo 64
Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività
1. Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività se il prestatore di servizi per le cripto-attività:
a) | non si è avvalso dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla data della stessa; |
b) | ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione; |
c) | non ha prestato servizi per le cripto-attività per nove mesi consecutivi; |
d) | ha ottenuto l’autorizzazione in modo irregolare, ad esempio presentando dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione; |
e) | non soddisfa più le condizioni di concessione dell’autorizzazione e non ha adottato le azioni correttive richieste dall’ autorità_competente entro il termine fissato; |
f) | non dispone di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849; |
g) | ha violato gravemente il presente regolamento, incluse le disposizioni relative alla tutela dei possessori di cripto-attività o dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività, o dell’integrità del mercato. |
2. Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi seguenti:
a) | il prestatore di servizi per le cripto-attività ha violato le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849; |
b) | il prestatore di servizi per le cripto-attività ha perso l’autorizzazione come istituto_di_pagamento o l’autorizzazione come istituto_di_moneta_elettronica e lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività non ha posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario. |
3. Laddove un’ autorità_competente revochi un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, ne informa senza indebito ritardo l’ESMA e i punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109.
4. Le autorità competenti possono limitare la revoca dell’autorizzazione a un determinato servizio per le cripto-attività.
5. Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano l’ autorità_competente di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato:
a) | è una filiazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione; |
b) | è una filiazione dell’impresa madre di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione; |
c) | è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione. |
6. Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti possono consultare l’autorità responsabile di vigilare sulla conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività alle norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
7. L’ABE, l’ESMA e qualsiasi autorità_competente di uno Stato_membro_ospitante possono chiedere in qualsiasi momento all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine di verificare se il prestatore di servizi per le cripto-attività soddisfa ancora le condizioni alle quali gli è stata concessa l’autorizzazione, qualora sussistano motivi per sospettare il contrario.
8. I prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliscono, attuano e mantengono procedure adeguate per garantire il trasferimento tempestivo e ordinato delle cripto-attività e dei fondi dei loro clienti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività in caso di revoca dell’autorizzazione.
Articolo 77
Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività stabiliscono una politica commerciale non discriminatoria che indichi, in particolare, il tipo di clienti con cui accettano di effettuare operazioni e le condizioni che tali clienti devono soddisfare.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività pubblicano un prezzo fisso delle cripto-attività o un metodo per determinare il prezzo delle cripto-attività che propongono di scambiare con fondi o altre cripto-attività, come pure qualsiasi limite applicabile all’importo da scambiare determinato dal prestatore di servizi per le cripto-attività.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività eseguono gli ordini dei clienti ai prezzi indicati quando l’ordine di scambio è definitivo. I prestatori di servizi per le cripto-attività informano i loro clienti delle condizioni necessarie affinché un ordine sia considerato definitivo.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività pubblicano informazioni circa le operazioni da essi eseguite, ad esempio il volume e il prezzo delle operazioni.
whereas
"La blockchain è lo strumento per gestire transazioni sicure tra sconosciuti"