Regolamento art
MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT
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Index & defs
- tecnologia a registro distribuito (DLT)
- registro distribuito
- meccanismo di consenso
- nodo di rete DLT
- cripto-attività
- token collegato ad attività
- token di moneta elettronica
- valuta ufficiale
- utility token
- emittente
- emittente richiedente
- offerta al pubblico
- offerente
- fondi
- prestatore di servizi per le cripto-attività
- servizio per le cripto-attività
- prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- scambio di cripto-attività con fondi
- scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- collocamento di cripto-attività
- ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- prestazione di consulenza sulle cripto-attività
- prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività
- prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti
- organo di amministrazione
- ente creditizio
- impresa di investimento
- investitori qualificati
- stretti legami
- riserva di attività
- Stato membro d’origine
- Stato membro ospitante
- autorità competente
- partecipazione qualificata
- detentore al dettaglio
- interfaccia online
- cliente
- negoziazione matched principal
- servizi di pagamento
- prestatore di servizi di pagamento
- istituto di moneta elettronica
- moneta elettronica
- dati personali
- istituto di pagamento
- società di gestione di OICVM
- gestore di fondi di investimento alternativi
- strumento finanziario
- deposito
- deposito strutturato
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea
- La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.
- pubblico 10
- informazioni 10
- privilegiate 8
- l’ammissione 7
- negoziazione 7
- chiedono 6
- persone 6
- offerenti 6
- emittenti 6
- comunicazione 4
- divulgazione 4
- norme 3
- condizioni 3
- tecniche 3
- attuazione 3
- all’articolo 3
- ritardo 2
- soddisfatte 2
- primo 2
- l’ 2
- autorità_competente 2
- l’esma 2
- progetti 2
- presente 2
- state 2
- spiegazione 2
- possono 2
- garantire 2
- gli 2
- modo 2
- dell’ 1
- richiesta 1
- presentata 1
- al 1
- fine 1
- accedervi 1
- esecuzione 1
- uniformi 1
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- registrazione 1
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- modalità 1
- divulgate 1
- alternativa 1
- disporre 1
- membri 1
- stati 1
- consentire 1
- elabora 1
Articolo 88
Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate
1. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione comunicano quanto prima al pubblico le informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 che li riguardano direttamente, in modo da consentire al pubblico di accedervi rapidamente e di valutarle in modo completo, corretto e tempestivo. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione non coniugano la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle loro attività. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione pubblicano e conservano sul loro sito web, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le informazioni privilegiate che sono tenuti a comunicare al pubblico.
2. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) | la divulgazione immediata potrebbe pregiudicare i legittimi interessi degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione; |
b) | è improbabile che il ritardo nella divulgazione abbia l’effetto di fuorviare il pubblico; |
c) | gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione sono in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. |
3. Quando ha ritardato la divulgazione di informazioni privilegiate a norma del paragrafo 2, l’ emittente, l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione notifica tale ritardo all’ autorità_competente e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, immediatamente dopo che le informazioni sono state divulgate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell’ autorità_competente.
4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire gli strumenti tecnici:
a) | per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1; e |
b) | in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 2 e 3 può essere ritardata. |
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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