Regolamento art
MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
Index & defs
- tecnologia a registro distribuito (DLT)
- registro distribuito
- meccanismo di consenso
- nodo di rete DLT
- cripto-attività
- token collegato ad attività
- token di moneta elettronica
- valuta ufficiale
- utility token
- emittente
- emittente richiedente
- offerta al pubblico
- offerente
- fondi
- prestatore di servizi per le cripto-attività
- servizio per le cripto-attività
- prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- scambio di cripto-attività con fondi
- scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- collocamento di cripto-attività
- ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- prestazione di consulenza sulle cripto-attività
- prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività
- prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti
- organo di amministrazione
- ente creditizio
- impresa di investimento
- investitori qualificati
- stretti legami
- riserva di attività
- Stato membro d’origine
- Stato membro ospitante
- autorità competente
- partecipazione qualificata
- detentore al dettaglio
- interfaccia online
- cliente
- negoziazione matched principal
- servizi di pagamento
- prestatore di servizi di pagamento
- istituto di moneta elettronica
- moneta elettronica
- dati personali
- istituto di pagamento
- società di gestione di OICVM
- gestore di fondi di investimento alternativi
- strumento finanziario
- deposito
- deposito strutturato
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea
- La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.
- informazioni 11
- divulgazione 6
- vigilanza 4
- privilegiate 4
- consenso 3
- qualora 3
- terzi 3
- autorità 3
- esplicito 2
- necessarie 2
- applica 2
- divulga 2
- paesi 2
- richieste 2
- divulgare 2
- caso 2
- illecita 2
- espresso 1
- finalità 1
- soggette 1
- relazione 1
- necessaria 1
- sanzioni 1
- penali 1
- paese 1
- dell’autorità 1
- terzo 1
- trasmesse 1
- esclusivamente 1
- azioni 1
- giudiziarie 1
- svolgimento 1
- indagini 1
- compiti 1
- organi 1
- essi 1
- giurisdizionali 1
- procedimenti 1
- esse 1
- violazioni 1
- il 1
- requisito 1
- relativi 1
- dell’unione 1
- fini 1
- soltanto 1
- professione 1
- lavorativa 1
- un’attività 1
- funzione 1
Articolo 90
Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate
1. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell’ambito del normale esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione.
2. La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.
Articolo 127
Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi
1. L’ABE può divulgare informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi soltanto se l’ABE o l’ autorità_competente che ha fornito le informazioni all’ABE ha ottenuto il consenso esplicito dell’autorità di vigilanza del paese terzo che le ha trasmesse e, se del caso, divulga tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità di vigilanza ha espresso il suo consenso o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.
2. Il requisito del consenso esplicito di cui al paragrafo 1 non si applica alle altre autorità di vigilanza dell’Unione qualora le informazioni da esse richieste siano necessarie per lo svolgimento dei loro compiti né si applica agli organi giurisdizionali qualora le informazioni da essi richieste siano necessarie ai fini di indagini o procedimenti relativi a violazioni soggette a sanzioni penali.
whereas
"Bitcoin in pratica"