Regolamento art
MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
Index & defs
- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Ambito di applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 5 Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 6 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 7 Comunicazioni di marketing
- Articolo 8 Notifica del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing
- Articolo 9 Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing
- Articolo 10 Risultato dell’offerta al pubblico e disposizioni di salvaguardia
- Articolo 11 Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 12 Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e delle comunicazioni di marketing pubblicate
- Articolo 13 Diritto di recesso
- Articolo 14 Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 15 Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 16 Autorizzazione
- Articolo 17 Requisiti per gli enti creditizi
- Articolo 18 Domanda di autorizzazione
- Articolo 19 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività
- Articolo 20 Valutazione della domanda di autorizzazione
- Articolo 21 Concessione o rifiuto dell’autorizzazione
- Articolo 22 Comunicazione sui token collegati ad attività
- Articolo 23 Restrizioni all’emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio
- Articolo 24 Revoca dell’autorizzazione
- Articolo 25 Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività
- Articolo 26 Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 27 Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività
- Articolo 28 Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 29 Comunicazioni di marketing
- Articolo 30 Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività
- Articolo 31 Procedure di trattamento dei reclami
- Articolo 32 Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
- Articolo 33 Notifica delle modifiche all’organo di amministrazione
- Articolo 34 Dispositivi di governance
- Articolo 35 Requisiti di fondi propri
- Articolo 36 Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività
- Articolo 37 Custodia delle attività di riserva
- Articolo 38 Investimento della riserva di attività
- Articolo 39 Diritto di rimborso
- Articolo 40 Divieto di concedere interessi
- Articolo 41 Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
- Articolo 42 Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
- Articolo 43 Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
- Articolo 44 Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
- Articolo 45 Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi
- Articolo 46 Piano di risanamento
- Articolo 47 Piano di rimborso
- Articolo 48 Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica
- Articolo 49 Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica
- Articolo 50 Divieto di concedere interessi
- Articolo 51 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica
- Articolo 52 Responsabilità degli emittenti di token di moneta elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 53 Comunicazioni di marketing
- Articolo 54 Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica
- Articolo 55 Piani di risanamento e di rimborso
- Articolo 56 Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi
- Articolo 57 Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi
- Articolo 58 Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica
- Articolo 59 Autorizzazione
- Articolo 60 Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie
- Articolo 61 Prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente
- Articolo 62 Domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività
- Articolo 63 Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell’autorizzazione
- Articolo 64 Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività
- Articolo 65 Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività
- Articolo 66 Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti
- Articolo 67 Requisiti prudenziali
- Articolo 68 Dispositivi di governance
- Articolo 69 Informazioni da trasmettere alle autorità competenti
- Articolo 70 Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti
- Articolo 71 Procedure di trattamento dei reclami
- Articolo 72 Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
- Articolo 73 Esternalizzazione
- Articolo 74 Liquidazione ordinata dei prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 75 Prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 76 Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- Articolo 77 Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- Articolo 78 Esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 79 Collocamento di cripto-attività
- Articolo 80 Ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 81 Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività
- Articolo 82 Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 83 Valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 84 Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 85 Individuazione di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi
- Articolo 86 Ambito di applicazione delle norme in materia di abusi di mercato
- Articolo 87 Informazioni privilegiate
- Articolo 88 Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate
- Articolo 89 Divieto di abuso di informazioni privilegiate
- Articolo 90 Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate
- Articolo 91 Divieto di manipolazione del mercato
- Articolo 92 Prevenzione e individuazione di abusi di mercato
- Articolo 93 Autorità competenti
- Articolo 94 Poteri delle autorità competenti
- Articolo 95 Cooperazione tra autorità competenti
- Articolo 96 Cooperazione con l’ABE e l’ESMA
- Articolo 97 Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività
- Articolo 98 Cooperazione con altre autorità
- Articolo 99 Dovere di informazione
- Articolo 100 Segreto d’ufficio
- Articolo 101 Protezione dei dati
- Articolo 102 Provvedimenti cautelari
- Articolo 103 Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA
- Articolo 104 Poteri di intervento temporaneo dell’ABE
- Articolo 105 Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti
- Articolo 106 Coordinamento con l’ESMA o l’ABE
- Articolo 107 Cooperazione con i paesi terzi
- Articolo 108 Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti
- Articolo 109 Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 110 Registro delle entità non conformi che prestano servizi per le cripto-attività
- Articolo 111 Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
- Articolo 112 Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
- Articolo 113 Diritto di impugnazione
- Articolo 114 Pubblicazione delle decisioni
- Articolo 115 Segnalazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative all’ESMA e all’ABE
- Articolo 116 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Articolo 117 Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi
- Articolo 118 Comitato per le cripto-attività dell’ABE
- Articolo 119 Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
- Articolo 120 Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
- Articolo 121 Segreto professionale degli operatori del diritto
- Articolo 122 Richiesta di informazioni
- Articolo 123 Poteri generali di indagine
- Articolo 124 Ispezioni in loco
- Articolo 125 Scambio di informazioni
- Articolo 126 Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l’ABE e i paesi terzi
- Articolo 127 Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi
- Articolo 128 Cooperazione con altre autorità
- Articolo 129 Segreto d’ufficio
- Articolo 130 Misure di vigilanza dell’ABE
- Articolo 131 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 132 Penalità di mora
- Articolo 133 Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora
- Articolo 134 Norme procedurali per adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 135 Audizione delle persone interessate
- Articolo 136 Riesame della Corte di giustizia
- Articolo 137 Commissioni per attività di vigilanza
- Articolo 138 Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti
- Articolo 139 Esercizio della delega
- Articolo 140 Relazioni sull’applicazione del presente regolamento
- Articolo 141 Relazione annuale dell’ESMA sugli sviluppi del mercato
- Articolo 142 Relazione sugli ultimi sviluppi in materia di cripto-attività
- Articolo 143 Misure transitorie
- Articolo 144 Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010
- Articolo 145 Modifica del regolamento (UE) n. 1095/2010
- Articolo 146 Modifica della direttiva 2013/36/UE
- Articolo 147 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 148 Recepimento delle modifiche delle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937
- Articolo 149 Entrata in vigore e applicazione
- tecnologia a registro distribuito (DLT)
- registro distribuito
- meccanismo di consenso
- nodo di rete DLT
- cripto-attività
- token collegato ad attività
- token di moneta elettronica
- valuta ufficiale
- utility token
- emittente
- emittente richiedente
- offerta al pubblico
- offerente
- fondi
- prestatore di servizi per le cripto-attività
- servizio per le cripto-attività
- prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- scambio di cripto-attività con fondi
- scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- collocamento di cripto-attività
- ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- prestazione di consulenza sulle cripto-attività
- prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività
- prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti
- organo di amministrazione
- ente creditizio
- impresa di investimento
- investitori qualificati
- stretti legami
- riserva di attività
- Stato membro d’origine
- Stato membro ospitante
- autorità competente
- partecipazione qualificata
- detentore al dettaglio
- interfaccia online
- cliente
- negoziazione matched principal
- servizi di pagamento
- prestatore di servizi di pagamento
- istituto di moneta elettronica
- moneta elettronica
- dati personali
- istituto di pagamento
- società di gestione di OICVM
- gestore di fondi di investimento alternativi
- strumento finanziario
- deposito
- deposito strutturato
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea
- La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.
- cripto-attività 43
- servizi 25
- informazioni 20
- direttiva 19
- prestare 16
- conto 15
- clienti 14
- //ue 14
- presente 13
- gestione 11
- punto 10
- equivalente 10
- dell’allegato 9
- servizio 9
- sezione 9
- autorità_competente 9
- qualora 8
- all’articolo 8
- giorni 8
- considerata 8
- paragrafi 8
- lavorativi 8
- norme 7
- all’ 7
- ordini 7
- negoziazione 7
- descrizione 7
- portafogli 6
- prestazione 6
- stato_membro_d’origine 6
- intenda 6
- amministrazione 6
- regolamento 6
- norma 6
- consulenza 6
- volta 6
- custodia 6
- tecniche 6
- almeno 6
- primo 5
- lettera 5
- comunica 5
- fondi 5
- notifica 5
- soggetti 4
- progetti 4
- piattaforma 4
- equivalenti 4
- fini 4
- un 4
Articolo 60
Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie
1. Un ente_creditizio può prestare servizi per le cripto-attività se comunica le informazioni di cui al paragrafo 7 all’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.
2. Un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti alla fornitura, al mantenimento o alla gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento di cui alla sezione B, punto 3, dell’allegato al regolamento (UE) n. 909/2014.
3. Un’ impresa_di_investimento può prestare servizi per le cripto-attività nell’Unione equivalenti ai servizi e alle attività di investimento per cui è specificamente autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.
Ai fini del presente paragrafo:
a) | la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti al servizio accessorio di cui alla sezione B, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
b) | la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione di cui alla sezione A, punti 8 e 9, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
c) | lo scambio di cripto-attività con fondi e altre cripto-attività è considerato equivalente alla negoziazione per conto proprio di cui alla sezione A, punto 3, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
d) | l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente all’esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui alla sezione A, punto 2, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
e) | il collocamento di cripto-attività è considerato equivalente all’assunzione a fermo o al collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nonché al collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile di cui alla sezione A, punti 6 e 7, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
f) | la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari di cui alla sezione A, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
g) | la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui alla sezione A, punto 5, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE; |
h) | la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di portafogli di cui alla sezione A, punto 4, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE. |
4. Un istituto_di_moneta_elettronica autorizzato a norma della direttiva 2009/110/CE presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti e servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti in relazione ai token_di_moneta_elettronica che emette se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.
5. Una società di gestione di un OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi possono prestare servizi per le cripto-attività equivalenti a servizi di gestione di portafogli di investimento e servizi accessori per cui sono autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE se comunicano all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.
Ai fini del presente paragrafo:
a) | la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della direttiva 2011/61/UE; |
b) | la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE; |
c) | la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/65/CE. |
6. Un gestore del mercato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE può gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.
7. Ai fini dei paragrafi da 1 a 6 sono comunicate le informazioni seguenti:
a) | un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi; |
b) | una descrizione:
|
c) | la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza, e una descrizione degli stessi in linguaggio non tecnico; |
d) | una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti; |
e) | una descrizione della politica di custodia e amministrazione, qualora si intenda prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti; |
f) | una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione nonché delle procedure e del sistema per individuare gli abusi di mercato, qualora si intenda gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; |
g) | una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che si propone di scambiare con fondi o altre cripto-attività, qualora si intenda scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività; |
h) | una descrizione della politica di esecuzione, qualora si intenda eseguire ordini di cripto-attività per conto dei clienti; |
i) | la prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi, qualora si intenda prestare consulenza sulle cripto-attività o di prestare servizi di gestione di portafogli di cripto-attività; |
j) | se il servizio per le cripto-attività riguardi token collegati ad attività, token_di_moneta_elettronica o altre cripto-attività; |
k) | informazioni sulle modalità in cui tali servizi di trasferimento saranno prestati, qualora si intenda fornire servizi per le cripto-attività per conto dei clienti. |
8. L’autorità competenti che riceve una notifica di cui ai paragrafi da 1 a 6 valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, se sono state fornite tutte le informazioni richieste. Qualora l’ autorità_competente concluda che una notifica non è completa, informa immediatamente l’ente notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale tale ente è tenuto a fornire le informazioni mancanti.
Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, ciascun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6 è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ autorità_competente sono a discrezione di detta autorità, ma non danno luogo ad una sospensione del decorso di alcun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6.
Il prestatore di servizi per le cripto-attività non inizia a prestare servizi per le cripto-attività finché la notifica è incompleta.
9. I soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 non sono tenuti a presentare le informazioni di cui al paragrafo 7 che hanno precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Quando presentano le informazioni di cui al paragrafo 7, i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 dichiarano espressamente che le informazioni precedentemente trasmesse sono ancora aggiornate.
10. Qualora i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo forniscano servizi per le cripto-attività, essi non sono soggetti agli articoli 62, 63, 64, 67, 83 e 84.
11. Il diritto di prestare servizi per le cripto-attività di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo è revocato al momento della revoca della relativa autorizzazione che ha consentito al rispettivo soggetto di prestare servizi per le cripto-attività senza essere tenuto a ottenere un’autorizzazione a norma dell’articolo 59.
12. Le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5, dopo aver verificato la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 7.
L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109 entro la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività.
13. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 7.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
14. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la notifica di cui al paragrafo 7.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
whereas
"Bitcoin: quando comprarli e venderliLa blockchain è il partner tecnologico nell'informatica, la legge il partner tecnologico nella realtà "