Regolamento art
MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT
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Index & defs
- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Ambito di applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 5 Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 6 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 7 Comunicazioni di marketing
- Articolo 8 Notifica del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing
- Articolo 9 Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing
- Articolo 10 Risultato dell’offerta al pubblico e disposizioni di salvaguardia
- Articolo 11 Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 12 Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e delle comunicazioni di marketing pubblicate
- Articolo 13 Diritto di recesso
- Articolo 14 Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
- Articolo 15 Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 16 Autorizzazione
- Articolo 17 Requisiti per gli enti creditizi
- Articolo 18 Domanda di autorizzazione
- Articolo 19 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività
- Articolo 20 Valutazione della domanda di autorizzazione
- Articolo 21 Concessione o rifiuto dell’autorizzazione
- Articolo 22 Comunicazione sui token collegati ad attività
- Articolo 23 Restrizioni all’emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio
- Articolo 24 Revoca dell’autorizzazione
- Articolo 25 Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività
- Articolo 26 Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 27 Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività
- Articolo 28 Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 29 Comunicazioni di marketing
- Articolo 30 Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività
- Articolo 31 Procedure di trattamento dei reclami
- Articolo 32 Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
- Articolo 33 Notifica delle modifiche all’organo di amministrazione
- Articolo 34 Dispositivi di governance
- Articolo 35 Requisiti di fondi propri
- Articolo 36 Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività
- Articolo 37 Custodia delle attività di riserva
- Articolo 38 Investimento della riserva di attività
- Articolo 39 Diritto di rimborso
- Articolo 40 Divieto di concedere interessi
- Articolo 41 Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
- Articolo 42 Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
- Articolo 43 Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
- Articolo 44 Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
- Articolo 45 Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi
- Articolo 46 Piano di risanamento
- Articolo 47 Piano di rimborso
- Articolo 48 Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica
- Articolo 49 Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica
- Articolo 50 Divieto di concedere interessi
- Articolo 51 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica
- Articolo 52 Responsabilità degli emittenti di token di moneta elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
- Articolo 53 Comunicazioni di marketing
- Articolo 54 Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica
- Articolo 55 Piani di risanamento e di rimborso
- Articolo 56 Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi
- Articolo 57 Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi
- Articolo 58 Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica
- Articolo 59 Autorizzazione
- Articolo 60 Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie
- Articolo 61 Prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente
- Articolo 62 Domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività
- Articolo 63 Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell’autorizzazione
- Articolo 64 Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività
- Articolo 65 Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività
- Articolo 66 Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti
- Articolo 67 Requisiti prudenziali
- Articolo 68 Dispositivi di governance
- Articolo 69 Informazioni da trasmettere alle autorità competenti
- Articolo 70 Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti
- Articolo 71 Procedure di trattamento dei reclami
- Articolo 72 Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
- Articolo 73 Esternalizzazione
- Articolo 74 Liquidazione ordinata dei prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 75 Prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 76 Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- Articolo 77 Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- Articolo 78 Esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 79 Collocamento di cripto-attività
- Articolo 80 Ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 81 Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività
- Articolo 82 Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti
- Articolo 83 Valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 84 Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 85 Individuazione di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi
- Articolo 86 Ambito di applicazione delle norme in materia di abusi di mercato
- Articolo 87 Informazioni privilegiate
- Articolo 88 Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate
- Articolo 89 Divieto di abuso di informazioni privilegiate
- Articolo 90 Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate
- Articolo 91 Divieto di manipolazione del mercato
- Articolo 92 Prevenzione e individuazione di abusi di mercato
- Articolo 93 Autorità competenti
- Articolo 94 Poteri delle autorità competenti
- Articolo 95 Cooperazione tra autorità competenti
- Articolo 96 Cooperazione con l’ABE e l’ESMA
- Articolo 97 Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività
- Articolo 98 Cooperazione con altre autorità
- Articolo 99 Dovere di informazione
- Articolo 100 Segreto d’ufficio
- Articolo 101 Protezione dei dati
- Articolo 102 Provvedimenti cautelari
- Articolo 103 Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA
- Articolo 104 Poteri di intervento temporaneo dell’ABE
- Articolo 105 Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti
- Articolo 106 Coordinamento con l’ESMA o l’ABE
- Articolo 107 Cooperazione con i paesi terzi
- Articolo 108 Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti
- Articolo 109 Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività
- Articolo 110 Registro delle entità non conformi che prestano servizi per le cripto-attività
- Articolo 111 Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
- Articolo 112 Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
- Articolo 113 Diritto di impugnazione
- Articolo 114 Pubblicazione delle decisioni
- Articolo 115 Segnalazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative all’ESMA e all’ABE
- Articolo 116 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Articolo 117 Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi
- Articolo 118 Comitato per le cripto-attività dell’ABE
- Articolo 119 Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
- Articolo 120 Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
- Articolo 121 Segreto professionale degli operatori del diritto
- Articolo 122 Richiesta di informazioni
- Articolo 123 Poteri generali di indagine
- Articolo 124 Ispezioni in loco
- Articolo 125 Scambio di informazioni
- Articolo 126 Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l’ABE e i paesi terzi
- Articolo 127 Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi
- Articolo 128 Cooperazione con altre autorità
- Articolo 129 Segreto d’ufficio
- Articolo 130 Misure di vigilanza dell’ABE
- Articolo 131 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 132 Penalità di mora
- Articolo 133 Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora
- Articolo 134 Norme procedurali per adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 135 Audizione delle persone interessate
- Articolo 136 Riesame della Corte di giustizia
- Articolo 137 Commissioni per attività di vigilanza
- Articolo 138 Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti
- Articolo 139 Esercizio della delega
- Articolo 140 Relazioni sull’applicazione del presente regolamento
- Articolo 141 Relazione annuale dell’ESMA sugli sviluppi del mercato
- Articolo 142 Relazione sugli ultimi sviluppi in materia di cripto-attività
- Articolo 143 Misure transitorie
- Articolo 144 Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010
- Articolo 145 Modifica del regolamento (UE) n. 1095/2010
- Articolo 146 Modifica della direttiva 2013/36/UE
- Articolo 147 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 148 Recepimento delle modifiche delle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937
- Articolo 149 Entrata in vigore e applicazione
- tecnologia a registro distribuito (DLT)
- registro distribuito
- meccanismo di consenso
- nodo di rete DLT
- cripto-attività
- token collegato ad attività
- token di moneta elettronica
- valuta ufficiale
- utility token
- emittente
- emittente richiedente
- offerta al pubblico
- offerente
- fondi
- prestatore di servizi per le cripto-attività
- servizio per le cripto-attività
- prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti
- gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- scambio di cripto-attività con fondi
- scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
- esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- collocamento di cripto-attività
- ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti
- prestazione di consulenza sulle cripto-attività
- prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività
- prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti
- organo di amministrazione
- ente creditizio
- impresa di investimento
- investitori qualificati
- stretti legami
- riserva di attività
- Stato membro d’origine
- Stato membro ospitante
- autorità competente
- partecipazione qualificata
- detentore al dettaglio
- interfaccia online
- cliente
- negoziazione matched principal
- servizi di pagamento
- prestatore di servizi di pagamento
- istituto di moneta elettronica
- moneta elettronica
- dati personali
- istituto di pagamento
- società di gestione di OICVM
- gestore di fondi di investimento alternativi
- strumento finanziario
- deposito
- deposito strutturato
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea
- La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.
- Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.
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Articolo 95
Cooperazione tra autorità competenti
1. Le autorità competenti collaborano fra loro ai fini del presente regolamento. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri, nonché all’ABE e all’ESMA. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni.
Qualora abbiano stabilito, conformemente all’articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento di cui all’articolo 111, paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell’azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni del presente regolamento, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, nonché all’ABE e all’ESMA, in modo tale che possano adempiere l’obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.
2. Un’ autorità_competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine unicamente nei casi seguenti:
a) | la comunicazione di informazioni pertinenti potrebbe pregiudicare la sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo e altre forme di criminalità grave; |
b) | l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o contrasto delle violazioni o, se del caso, a un’indagine penale; |
c) | è già stato avviato un procedimento per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro; |
d) | nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche. |
3. Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a fornire senza indebito ritardo le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento.
4. Un’ autorità_competente può chiedere l’assistenza dell’ autorità_competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.
Un’ autorità_competente richiedente informa l’ABE e l’ESMA di qualsiasi richiesta presentata a norma del primo comma. Quando un’ autorità_competente riceve da un’ autorità_competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, essa può:
a) | effettuare direttamente l’ispezione o l’indagine in loco; |
b) | consentire all’ autorità_competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco; |
c) | consentire all’ autorità_competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco; |
d) | condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all’attività di vigilanza. |
5. Nel caso di un’ispezione o indagine in loco di cui al paragrafo 4, l’ESMA coordina l’ispezione o l’indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti.
Se l’ispezione o l’indagine in loco di cui al paragrafo 4 riguarda un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica, o concerne servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività o a token_di_moneta_elettronica, l’ABE coordina l’ispezione o l’indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti.
6. Le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ESMA nelle situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ABE nelle situazioni in cui una richiesta di cooperazione, in particolare per informazioni, riguardante un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica o riguardante servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8. Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.
Ai fini del primo comma, l’ABE e l’ESMA assolvono un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi di vigilanza come stabilito all’articolo 119 allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi e di garantire uniformità di procedure.
9. Se un’ autorità_competente accerta che qualsiasi requisito di cui al presente regolamento è stato violato, o ha motivo di sospettare che sia stato violato, essa comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all’ autorità_competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione.
10. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti a norma del paragrafo 1.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
11. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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